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Occhio al contratto!!

L’art 43 del Codice del turismo afferma che ” .. in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno secondo le proprie responsabilita’…”.

Ma quali sono le differenze tra le due figure professionali?

Orbene, la responsabilità dell’organizzatore nasce da una sua negligenza nell’organizzare il viaggio o per inadempimento dei suoi fornitori. A mero titolo esemplificativo immaginiamo che non venga effettuata una visita in un museo o il soggiorno in una determinata località. Oppure è responsabile anche nei casi di ritardi, cancellazioni e/o overbooking aerei o alberghieri.

Viceversa l’intermediario (l’agenzia viaggio per intenderci) è responsabile nei casi in cui commette un errore nella fase di prenotazione dei biglietti oppure fornisce informazioni incomplete (es. necessità di un visto, mancata descrizione dello stato di instabilità politica del paese visitato, ecc..).

Sono questi i presupposti che bisogna verificare prima di inoltrare eventuali richieste di risarcimento danni.

Ma cosa succede se il contratto e/o documenti di viaggio sottoscritto non viene specificato da parte dell’agente la qualità di intermediario del viaggio?

Sul punto la giurisprudenza è unanime e concorde nel ritenere che egli viene considerato come organizzatore del viaggio e ne assume le medesime responsabilità!!

Ovviamente tale informazione deve essere resa in maniera esplicita nei documenti di viaggio. L’onere di aver fornito tale informazione grava sull’intermediario del viaggio (Cass. Civ. n.696 del 2010).

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