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Ho sempre diritto alla compensazione pecuniaria se il mio volo viene cancellato?

A questa domanda che ci viene sempre richiesta la risposta è abbastanza semplice e chiara. Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria solo se:

1)  la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)

2) il passeggero sia stato informato della cancellazione:

– con almeno due settimane di preavviso nel periodo compreso

– tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
– meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto

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