EMERGENZA CORONAVIRUS

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER IL TURISMO SCOLASTICO

Questa sezione nasce con l’idea di fornire chiarimenti a quelle agenzie di viaggio che si trovano coinvolte in tutti i viaggi di istruzione annullati in seguito all’emanazione dei vari provvedimenti di urgenza.

A tal fine si indicano alcune delle domande più frequenti:

Viaggi ricompresi tra la data del 23/02 e il 03/04: non ho ricevuto alcun acconto dall’istituto scolastico cosa succede?

In tale ipotesi il verificarsi degli accadimenti dell’epidemia COVID19 ha comportato la risoluzione del contratto, ragion per cui, sarà onere dell’agenzia relazionarsi con i propri fornitori per recuperare i soldi anticipati

Viaggi ricompresi tra la data del 23/02 e il 03/04: ho ricevuto acconto dall’istituto scolastico ma non il saldo cosa succede?

In tale ipotesi, allo stato attuale, i decreti emanati comportano che è facoltà dell’agenzia provvedere al rimborso della somma effettivamente riscossa mediante voucher o denaro.

Viaggi successivi al 03 aprile: come comportarsi?

In tale ipotesi, bisogna anzitutto comprendere se l’Istituto scolastico è tenuto contrattualmente a versare un acconto e se tale termine è scaduto. Ad oggi non vi è alcun provvedimento di sospensione e pertanto la prestazione è regolarmente esigibile, fermo restando che, se il luogo di destinazione è soggetto a restrizioni l’istituto scolastico potrebbe comunque chiedere la risoluzione del contratto.

Sarebbe opportuno chiedere l’adempimento dei termini di pagamento e contestualmente sollecitare la scuola a manifestare nelle vie più brevi se vi è volontà a cancellare il viaggio. Ciò anche al fine di ridurre le eventuali penali di cancellazione.

Ricordiamo che la prestazione è valida e che dunque la mancata partenza per volontà della scuola comporta l’applicazione delle penali.

N.B.

Con l’ultimo DPCM l’intero territorio italiano è stato dichiarato “zona rossa” con possibilità di viaggiare limitata solo ai seguenti casi:

– motivi di lavoro
– motivi di salute
– motivi di necessità ed urgenza

Conseguentemente anche i fornitori di servizi (nello specifico le compagnie aeree) dovranno rispettare tale circostanza eccezionale e restituire le somme riscosse. Quanto affermato dal Governo sono norme di natura necessaria emanate a tutela della salute pubblica. Invitiamo dunque tutte le agenzie che si sono viste rifiutate i rimborsi (in particolare dal 23/02 al 10/03) ma anche attualmente da alcune compagnie (esempio Easyjet) a contattarci poiché abbiamo già intrapreso le opportune azioni.

Non va infine dimenticato che la proposta del voucher è contemplato dall’art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo del 2020 al comma 5 dà ai Tour Operator la possibilità, fra le altre, di consegnare al consumatore un voucher da utilizzare entro 1 anno.

Sei un’agenzia viaggi e vuoi ricevere assistenza gratuita per questa emergenza? Richiedi l’affiliazione a Risarcimento Viaggi compilando il form presente di seguito, oppure inviando una e-mail all’indirizzo covid19@risarcimentoviaggi.it.

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