X

News, novità e normative

Il danno da vacanza rovinata: breve guida

L’estate ormai è alle porte e si assapora già l’idea delle tanto desiderate ferie…  Si inizia a dare uno sguardo nelle agenzie viaggi e nei vari siti di turismo e viaggi. Ma cosa succede se quello che ci viene promesso nei depliant non risponde al vero? Bene… siamo dinanzi al c.d. danno da vacanza rovinata. Facciamo attenzione:

“…Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi a quanto illustrato nella proposta contrattuale visionata dal consumatore (opuscolo informativo) ed in base alla quale ha effettuato la scelta (artt. 36-38 Cod. Tur.)…”. Dunque, a titolo meramente esemplificativo: la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco e così via.

Cosa fare se giunti in loco riscontriamo tali incongruenze?

Sarà opportuno fin da subito far valere le proprie ragioni in loco, fare delle fotografie della struttura ed acquisire tutta la documentazione attestante i disservizi riscontrati.

Il reclamo dovrà essere formulato dal turista tempestivamente, anche in corso di viaggio, affinché l’organizzatore o il suo rappresentante sul posto oppure l’accompagnatore del gruppo possano porvi rimedio (art. 49 Cod. Tur.). E’ tuttavia consigliabile inoltrare una raccomandata a/r anche nel termine di 10 giorni dal rientro dal viaggio.

Ad ogni buon conto tale termine, secondo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che sul punto si è espressa in senso favorevole al consumatore (cfr. Cass. 297/2011), non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti.

Ricordiamo infine che il tour operator è responsabile anche per i danni e i disagi causati dai propri fornitori di servizi (compagnie aeree, strutture alberghiere, ecc..). Pertanto, non vi arrendete se la vostra richiesta viene in prima istanza respinta con la motivazione che l’inadempimento non è imputabile al tour operator ma ad esempio alla struttura alberghiera che ha sede all’estero.

Tale motivazione ha solo come fine precipuo quello di disincentivare i turisti nelle azioni di risarcimento danni.

Vi ricordiamo che lo staff di www.risarcimentoviaggi.it è sempre al vs. fianco. Non esitate a contattarci per ogni disguido e disservizio. Per info: assistenzagratuita@risarcimentoviaggi.it

Tags: