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News, novità e normative

Tutte le modifiche introdotte con la nuova legge in materia di rimborsi

In questi giorni si è concluso l’intero iter parlamentare che porterà a convertire la decretazione d’urgenza in vera e propria legge.

Vediamo in breve quali sono state le modifiche più importanti introdotte:

1) è stato ampliato il termine entro cui il vettore, la struttura ricettiva possono procedere al rimborso in contanti oppure all’emissione del voucher: si è passati dal termine iniziale di 14 giorni ad un termine di 30 giorni

2) è stato chiarito come il diritto di recesso spetta non solo al consumatore ma anche all’organizzatore di viaggio. In tal modo è stato risolto il dubbio interpretativo poichè, alcune associazioni, sostenevano che la normativa di urgenza non prevedesse tale facoltà per l’organizzatore.

3) è stato specificato come l’organizzatore può procedere al rimborso in contanti o al voucher nel momento in cui ha ricevuto i rimborsi e/o i voucher dai propri fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista per il viaggio

4) per i viaggi di istruzione vi è l’obbligo per l’organizzatore, nei casi di classi a fine ciclo, di restituire l’importo ricevuto in contanti. In tutti gli altri casi la restituzione in voucher o in contanti è a discrezione dell’organizzatore.

5) è stato “istituzionalizzato” il c.d. voucher.

Significa che se l’organizzatore, vettore e struttura ricettiva  optano per la soluzione del rimborso in voucher il consumatore ne deve prendere atto e non è richiesta la sua accettazione. Con il versamento del voucher il vettore, la struttura e l’organizzatore assolvono i propri obblighi di rimborso

Queste sono le novità che verranno introdotte nel nuovo testo di legge.

Ovviamente l’applicazione pratica di tali norme lascia spazio già ad alcune perplessità.

In primis, con riferimento ai vettori aerei ci si chiede se una norma nazionale possa andare in contrasto con un Regolamento UE che disciplina le ipotesi di volo cancellato. Infatti, la differenza con i pacchetti turistici è che invece in tal caso  lo Stato Italiano ha recepito una direttiva UE .

Cosa succede se il consumatore non spende il voucher nel corso dell’anno? E’ un termine di decadenza? E’ un termine prorogabile su accordo delle parti?

Nel campo del turismo scolastico cosa succede se i fornitori dell’agenzia (vettori aerei e/o alberghi) restituiscono l’importo in voucher e l’agenzia deve restituire invece alle classi di fine ciclo in denaro? L’intero onere economico deve gravare sull’agenzia di viaggi per un evento non imputabile a nessuna delle parti?

Cosa succede se l’agenzia viaggi non rimborsa nei 60 giorni mediante voucher o in contanti poichè il proprio fornitore non ha ancora provveduto al rimborso? Sono dei termini perentori?

Risulta dunque evidente come apprezzabile è stato il tentativo del Governo di salvaguardare l’interesse economico della filiera turistica. Tuttavia, nel contempo, va rilevato come alla luce del tempo avuto a disposizione sarebbe stato opportuno che nel processo di passaggio da decreto a legge si fosse dato maggiore ascolto alle istanze di consumatori e agenzie di viaggio.

Una maggiore attenzione nei dettagli avrebbe raggiunto un duplice risultato:

1) reso tranquilli i consumatori sull’eventualità di non perdere i soldi già spesi

2) reso più facile il lavoro alle agenzie di viaggio nel presentare il voucher ai propri clienti.

Non dimentichiamo infatti che il cliente è la risorsa dell’agenzia di viaggio e quest’ultima, indipendentemente dalle opinioni personali di ciascun viaggiatore, rappresenta uno strumento di tutela per il passeggero. Non va infatti sottaciuto il fondamentale ruolo svolto nella fase dei rientri dei turisti che sono rimasti all’estero durante il mese di marzo.

Ciò detto, la speranza è che una volta disciplinate le regole del gioco si cerchi tutti insieme (consumatori e filiera turistica) di dare una spinta decisiva a combattere questo maledetto virus e riprendere nuovamente a viaggiare!!

Per qualsiasi dubbio o chiarimento lo staff di www.risarcimentoviaggi è a Vs. disposizione per dare la giusta risposta alle vostre domande. Potete contattarci su info@risarcimentoviaggi.it

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