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Lo sciopero aereo è sempre circostanza eccezionale?

Nel corso di questi mesi quanti di voi hanno visto la propria vacanza o impegno di lavoro rovinato dalla cancellazione del volo per sciopero aereo?

Di norma tale accadimento viene considerato come evento di natura eccezionale che esonera la compagnia dal corrispondere la compensazione pecuniaria.

Ma non sempre è cosi!!

Con un recente intervento della Corte di Giustizia Europea e di numerosi Giudici di Pace, è stato chiarito come  lo “sciopero selvaggio” dei dipendenti è la diretta conseguenza di una decisione della compagnia e, per ciò stesso, non può essere ritenuto una circostanza che sfugge al suo effettivo controllo. Le contrattazioni con il personale dipendente rientrano nell’ordinaria gestione aziendale e possono ragionevolmente causare conflitti interni da dover fronteggiare. In definitiva,  si tratta di un evento che rientra nella sfera di normale attività del vettore aereo.

Alla luce di quanto innanzi tutti i passeggeri coinvolti negli scioperi aerei verificatisi nei mesi di giugno e luglio da parte del personale della Ryanair hanno diritto alla c.d. compensazione pecuniaria prevista dal Reg. UE.

Non solo, laddove la compagnia non abbia prestato la dovuta assistenza (offrendo un volo alternativo) in tempi “ragionevoli”, le eventuali spese di riprotezione sostenute per l’acquisto dei nuovi biglietti aerei (sostitutivi dei voli cancellati) devono essere rimborsati.

Se sei stato vittima di tali disservizi, non esitare a contattare il nostro staff al seguente link https://www.risarcimentoviaggi.it/pratiche/

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