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L’aereo ritarda? Il risarcimento spetta anche al datore di lavoro dei passeggeri!!

L’aereo del tuo dipendente è in ritardo? Hai pagato il biglietto aereo del tuo dipendente? 

La sentenza 17 febbraio, causa C-429/14, resa dalla Corte di Giustizia UE, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dalla compagnia aerea lettone Air Baltic ha riconosciuto la possibilità anche per il datore di lavoro (che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con una compagnia aerea per i suoi dipendenti in qualità di passeggeri), di ottenere il risarcimento del danno da ritardo dei voli prenotati, come conseguenza delle spese supplementari che ha dovuto sostenere.

La Corte ha dunque ampliato la nozione di “passeggero” in quella di “utente” facendo dunque rientrare anche il soggetto che non ha materialmente usufruito del viaggio ma ne ha comunque sostenuto il costo del biglietto.

Se sei titolare di una azienda e sei interessato ad usufruire della possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti dai tuoi dipendenti in conseguenza di un ritardo aereo puoi contattare il nostro staff al seguente indirizzo info@risarcimentoviaggi.it.

 

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