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	<title>Risarcimento Viaggi &#187; vacanza</title>
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		<title>VACANZE ALLE PORTE!! RICORDIAMO I TERMINI PER FORMULARE I RECLAMI!!</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 05:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Alberghi diversi dalle descrizioni, sovrapprezzi non previsti, smarrimento dei bagagli e ritardi nei voli, ecco quelli che sono i maggiori disservizi che si riscontrano durante le vacanze estive!!. Ecco una serie esemplificativa di casi: dall&#8217;albergo tranquillo e romantico in un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alberghi diversi dalle descrizioni, sovrapprezzi non previsti, smarrimento dei bagagli e ritardi nei voli, ecco quelli che sono i maggiori disservizi che si riscontrano durante le vacanze estive!!.<span id="more-75877"></span></p>
<p>Ecco una serie esemplificativa di casi: dall&#8217;albergo tranquillo e romantico in un villaggio per famiglie tutt’altro che silenzioso alla casa vacanze che doveva essere sul mare e che invece si rivelata distante molti chilometri dalla spiaggia!!! Ricordiamo infatti che  il soggiorno deve svolgersi esattamente come previsto in fase di prenotazione. Ogni modifica del programma o della sistemazione alberghiera legittimano il consumatore al rimborso del prezzo per la prestazione non goduta oltre al risarcimento del danno. E&#8217; preferibile, sin da subito, segnalare il disservizio  presso la struttura alberghiera o l’organizzatore del viaggio nonchè documentare gli eventuali disagi tramite fotografie, dichiarazioni sottoscritte da altri turisti, fatture di spesa (indispensabili per ottenere dal Giudice il risarcimento dei danni). <strong>Al rientro si hanno 10 giorni lavorativi per formalizzare un reclamo con richiesta di rimborso a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all’agenzia di viaggi e/o al tour operator.</strong></p>
<p>Ricordiamo infine, che in materia di disservizi aerei, in caso di perdita, danneggiamento, ritardo alla consegna del bagaglio registrato (cioè imbarcato) da parte di una compagnia aerea, il consumatore ha diritto ad un risarcimento fino a 1220 euro. <strong>Potrà sporgere reclamo nei confronti della compagnia aerea entro 7 giorni lavorativi dalla consegna del bagaglio; infine avrà 2 anni di tempo per rivolgersi al giudice.</strong></p>
<p>Il nostro staff è a vostra disposizione gratuitamente anche durante il periodo delle vacanze!! Per info contattateci su info@risarcimentoviaggi.it</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sindrome ansiosa per i fatti avvenuti in Tunisia? Il viaggio si può annullare senza penali!!</title>
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		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 07:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisia]]></category>
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		<description><![CDATA[Dopo i gravi fatti avvenuti in Tunisia, molti viaggiatori che hanno prenotato in villaggi turistici si chiedono quando sia possibile annullare il viaggio prenotato e soprattutto quando si ha diritto alla restituzione delle somme versate. Orbene, sul punto, sia la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Dopo i gravi fatti avvenuti in Tunisia, molti viaggiatori che hanno prenotato in villaggi turistici si chiedono quando sia possibile annullare il viaggio prenotato e soprattutto quando si ha diritto alla restituzione delle somme versate.</p>
<blockquote><p><em><strong>Orbene, sul punto, sia la giurisprudenza della Suprema Corte che quella di merito, hanno chiarito che nel contratto di viaggio “tutto compreso” (cd. “pacchetto turistico” o package) la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) non costituisce un irrilevante motivo, ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta.</strong></em><br />
<em><strong>Ne discende che che l’irrealizzabilità di tale finalità, per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 cod. civ.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni (cfr. Cass. Civ. 24.07.2013 n. 16315).</strong></em></p>
<p style="text-align: left;">A mero titolo esemplificativo, sono eventi non imputabili al viaggiatore:</p>
<p style="text-align: left;">- malattia del viaggiatore oppure di uno stretto congiunto;</p>
<p style="text-align: left;">- sconsiglio della Farnesina a visitare luoghi di viaggio;</p>
<p style="text-align: left;">- eventi metereologici</p>
<p style="text-align: left;">In questi casi, se il recesso del consumatore è pienamente giustificato, altrettanto dovuto è l’obbligo del tour operator di <b>restituire interamente</b> quanto pagato dal cliente, senza possibilità di trattenere somme a titolo di <b>penale</b> o di “<b>quota fissa</b>” per l’espletamento delle pratiche.</p>
<p style="text-align: left;">Il nostro staff è a disposizione di tutti coloro che volessero avere delucidazioni. Per contatti info@risarcimentoviaggi.it</p>
</blockquote>
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		<title>Il danno da vacanza rovinata: breve guida</title>
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		<pubDate>Sat, 23 May 2015 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[operator]]></category>
		<category><![CDATA[rovinata]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;estate ormai è alle porte e si assapora già l&#8217;idea delle tanto desiderate ferie&#8230;  Si inizia a dare uno sguardo nelle agenzie viaggi e nei vari siti di turismo e viaggi. Ma cosa succede se quello che ci viene promesso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;estate ormai è alle porte e si assapora già l&#8217;idea delle tanto desiderate ferie&#8230;  Si inizia a dare uno sguardo nelle agenzie viaggi e nei vari siti di turismo e viaggi. Ma cosa succede se quello che ci viene promesso nei depliant non risponde al vero? Bene&#8230; siamo dinanzi al c.d. danno da vacanza rovinata. Facciamo attenzione:</p>
<p><em>&#8220;&#8230;Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi a quanto illustrato nella proposta contrattuale visionata dal consumatore (opuscolo informativo) ed in base alla quale ha effettuato la scelta (artt. 36-38 Cod. Tur.)&#8230;&#8221;</em>. <strong>Dunque, a titolo meramente esemplificativo: <span class="corsivo">la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco e così via</span>.</strong></p>
<p>Cosa fare se giunti in loco riscontriamo tali incongruenze?</p>
<p>Sarà opportuno fin da subito far valere le proprie ragioni in loco, fare delle fotografie della struttura ed acquisire tutta la documentazione attestante i disservizi riscontrati.</p>
<p>Il reclamo dovrà essere formulato dal turista <span class="corsivo">tempestivamente, anche in corso di viaggio</span>, affinché l’organizzatore o il suo rappresentante sul posto oppure l’accompagnatore del gruppo possano porvi rimedio (art. 49 Cod. Tur.). E&#8217; tuttavia consigliabile inoltrare una raccomandata a/r anche nel termine di 10 giorni dal rientro dal viaggio.</p>
<p><strong>Ad ogni buon conto tale termine, secondo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che sul punto si è espressa in senso favorevole al consumatore (cfr. Cass. 297/2011), non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti.</strong></p>
<p>Ricordiamo infine che il tour operator è responsabile anche per i danni e i disagi causati dai propri fornitori di servizi (compagnie aeree, strutture alberghiere, ecc..). Pertanto, non vi arrendete se la vostra richiesta viene in prima istanza respinta con la motivazione che l&#8217;inadempimento non è imputabile al tour operator ma ad esempio alla struttura alberghiera che ha sede all&#8217;estero.</p>
<p>Tale motivazione ha solo come fine precipuo quello di disincentivare i turisti nelle azioni di risarcimento danni.</p>
<p>Vi ricordiamo che lo staff di www.risarcimentoviaggi.it è sempre al vs. fianco. Non esitate a contattarci per ogni disguido e disservizio. Per info: assistenzagratuita@risarcimentoviaggi.it</p>
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