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	<title>Risarcimento Viaggi &#187; termini</title>
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		<title>VACANZE ALLE PORTE!! RICORDIAMO I TERMINI PER FORMULARE I RECLAMI!!</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 05:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bagaglio]]></category>
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		<description><![CDATA[Alberghi diversi dalle descrizioni, sovrapprezzi non previsti, smarrimento dei bagagli e ritardi nei voli, ecco quelli che sono i maggiori disservizi che si riscontrano durante le vacanze estive!!. Ecco una serie esemplificativa di casi: dall&#8217;albergo tranquillo e romantico in un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alberghi diversi dalle descrizioni, sovrapprezzi non previsti, smarrimento dei bagagli e ritardi nei voli, ecco quelli che sono i maggiori disservizi che si riscontrano durante le vacanze estive!!.<span id="more-75877"></span></p>
<p>Ecco una serie esemplificativa di casi: dall&#8217;albergo tranquillo e romantico in un villaggio per famiglie tutt’altro che silenzioso alla casa vacanze che doveva essere sul mare e che invece si rivelata distante molti chilometri dalla spiaggia!!! Ricordiamo infatti che  il soggiorno deve svolgersi esattamente come previsto in fase di prenotazione. Ogni modifica del programma o della sistemazione alberghiera legittimano il consumatore al rimborso del prezzo per la prestazione non goduta oltre al risarcimento del danno. E&#8217; preferibile, sin da subito, segnalare il disservizio  presso la struttura alberghiera o l’organizzatore del viaggio nonchè documentare gli eventuali disagi tramite fotografie, dichiarazioni sottoscritte da altri turisti, fatture di spesa (indispensabili per ottenere dal Giudice il risarcimento dei danni). <strong>Al rientro si hanno 10 giorni lavorativi per formalizzare un reclamo con richiesta di rimborso a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all’agenzia di viaggi e/o al tour operator.</strong></p>
<p>Ricordiamo infine, che in materia di disservizi aerei, in caso di perdita, danneggiamento, ritardo alla consegna del bagaglio registrato (cioè imbarcato) da parte di una compagnia aerea, il consumatore ha diritto ad un risarcimento fino a 1220 euro. <strong>Potrà sporgere reclamo nei confronti della compagnia aerea entro 7 giorni lavorativi dalla consegna del bagaglio; infine avrà 2 anni di tempo per rivolgersi al giudice.</strong></p>
<p>Il nostro staff è a vostra disposizione gratuitamente anche durante il periodo delle vacanze!! Per info contattateci su info@risarcimentoviaggi.it</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>ATTENZIONE il solo P.I.R. NON basta&#8230;!!!</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 13:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[irregolarità bagaglio]]></category>
		<category><![CDATA[PIR]]></category>
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		<description><![CDATA[Con questo articolo vogliamo richiamare l&#8217;attenzione di tutti i viaggiatori sulla necessità di affidarsi fin da subito ad un esperto in materia. Una non corretta procedura di reclamo può rendere impossibile ottenere il risarcimento. Esempio emblematico è proprio il c.d. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con questo articolo vogliamo richiamare l&#8217;attenzione di tutti i viaggiatori sulla necessità di affidarsi fin da subito ad un esperto in materia. Una non corretta procedura di reclamo può rendere impossibile ottenere il risarcimento. Esempio emblematico è proprio il c.d. <strong>P.I.R.</strong> (acronimo dell’espressione in lingua inglese “Property Irregularity Report”, ovvero <strong>“Rapporto di Irregolarità Bagaglio”</strong>). In molti credono che per ottenere dal vettore aereo il risarcimento del danno conseguente dallo smarrimento e/o danneggiamento del bagaglio sia sufficiente solo siffatta denuncia. Nulla di più sbagliato!!!</p>
<blockquote><p>Tale atto costituisce meramente la segnalazione, comunicata al vettore direttamente in aeroporto e nell’immediatezza dei fatti, della mancanza o del danneggiamento bagaglio durante il trasporto. La stretta connessione spaziale e temporale fra tale segnalazione ed il riscontro delle irregolarità fornisce al vettore stesso la plausibile dimostrazione della veridicità dei fatti denunciati prima che i bagagli escano dall’area aeroportuale.</p></blockquote>
<p>Il tempestivo esperimento di tale formalità non esime però il danneggiato dal formulare (entro termini di decadenza ben precisi e perentori) il <strong>reclamo ivi previsto dall&#8217;art. 31 della Convenzione di Montreal</strong>. In definitiva, esso è la richiesta di risarcimento dei danni che il passeggero deve formulare al vettore.</p>
<p>Fate attenzione, tale terminologia viene utilizzata in maniera equivoca dai vettori aerei proprio al fine di far decorrere i termini per la formulazione del reclamo e rigettare le richieste di rimborso.</p>
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