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	<title>Risarcimento Viaggi &#187; sciopero</title>
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		<title>Lo sciopero aereo è sempre circostanza eccezionale?</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 15:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Nel corso di questi mesi quanti di voi hanno visto la propria vacanza o impegno di lavoro rovinato dalla cancellazione del volo per sciopero aereo? Di norma tale accadimento viene considerato come evento di natura eccezionale che esonera la compagnia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso di questi mesi quanti di voi hanno visto la propria vacanza o impegno di lavoro rovinato dalla cancellazione del volo per sciopero aereo?</p>
<p>Di norma tale accadimento viene considerato come evento di natura eccezionale che esonera la compagnia dal corrispondere la compensazione pecuniaria.</p>
<p>Ma non sempre è cosi!!</p>
<p>Con un recente intervento della Corte di Giustizia Europea e di numerosi Giudici di Pace, è stato chiarito come  lo <strong>“sciopero selvaggio” dei dipendenti è la diretta conseguenza di una decisione della compagnia e, per ciò stesso, non può essere ritenuto una circostanza che sfugge al suo effettivo controllo. Le contrattazioni con il personale dipendente rientrano nell’ordinaria gestione aziendale e possono ragionevolmente causare conflitti interni da dover fronteggiare.</strong> In definitiva,  si tratta di un evento che rientra nella sfera di normale attività del vettore aereo.</p>
<p>Alla luce di quanto innanzi tutti i passeggeri coinvolti negli scioperi aerei verificatisi nei mesi di giugno e luglio da parte del personale della Ryanair hanno diritto alla c.d. compensazione pecuniaria prevista dal Reg. UE.</p>
<p>Non solo, laddove la compagnia non abbia prestato la dovuta assistenza (offrendo un volo alternativo) in tempi &#8220;ragionevoli&#8221;, le eventuali spese di riprotezione sostenute per l&#8217;acquisto dei nuovi biglietti aerei (sostitutivi dei voli cancellati) devono essere rimborsati.</p>
<p>Se sei stato vittima di tali disservizi, non esitare a contattare il nostro staff al seguente link http://www.risarcimentoviaggi.it/pratiche/</p>
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		<title>Volo cancellato oppure in ritardo con Vueling, Meridiana o Alitalia? Scopri quali sono i tuoi diritti</title>
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		<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 14:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ricordiamo a tutti, che in caso di volo cancellato o di volo in ritardo prolungato a causa di uno sciopero che abbia riguardato il settore del trasporto aereo (ad esempio quando lo sciopero riguardi i controllori di voli, il personale [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordiamo a tutti, che in caso di volo cancellato o di volo in ritardo prolungato a causa di uno sciopero che abbia riguardato il settore del trasporto aereo (ad esempio quando lo sciopero riguardi i controllori di voli, il personale di terra degli aeroporti, personale di volo etc…), <strong>i passeggeri interessati hanno diritto ad ottenere assistenza da parte della compagnia aerea interessata. Tale diritto deve essere riconosciuto nei modi e nelle forme previste dalla normativa comunitaria di riferimento (Regolamento CE 261/2004).</strong></p>
<p>Essa può consistere, a seconda della durata del disagio subito, in pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa; nella sistemazione in albergo (qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero); nel trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).</p>
<p>Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.</p>
<p>Sarà necessario verificare infine la possibilità di ottenere la compensazione pecuniaria fino a €.600,00!! In varie occasioni infatti è stato accertato che la compagnia ha strumentalizzato lo sciopero per nascondere invece esigenze organizzative dei voli direttamente imputabili al vettore aereo.</p>
<p>Lo staff  di risarcimentoviaggi.it, invita tutti i passeggeri coinvolti negli scioperi a conservare tutte le ricevute, scontrini o fatture delle spese documentabili e richiedere il rimborso integrale dei costi sostenuti laddove la compagnia abbia omesso di prestare la dovuta assistenza.</p>
<p>In caso di diniego da parte della compagnia aerea, non esitate a contattarci (tramite posta elettronica, moduli o contatti telefonici). Vi aiuteremo ad ottenere il vostro giusto risarcimento in maniera gratuita e senza alcuna spesa!!</p>
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		<title>Numerosi voli cancellati a causa dello sciopero aereo in Francia!!</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 06:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sono numerose le segnalazioni che ci sono pervenute circa la cancellazione di voli a causa dello sciopero dei controllori di volo previsto in Francia per i giorni 20 e 21 marzo. Ricordiamo a tutti che in tali circostanze, la Carta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sono numerose le segnalazioni che ci sono pervenute circa la cancellazione di voli a causa dello sciopero dei controllori di volo previsto in Francia per i giorni 20 e 21 marzo.</p>
<p>Ricordiamo a tutti che in tali circostanze, la <b>Carta dei diritti del passeggero</b> prevede due casi: annullamento del volo e ritardo prolungato del volo. Nel primo caso il passeggero può richiedere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata. O in alternativa la riprotezione del volo nella data che gli è più congeniale.</p>
<p>Inoltre è garantita l’assistenza in loco: pasti, bevande ed eventuale sistemazione in albergo qualora fossero necessari uno o più pernottamenti.</p>
<p>Per quanto riguarda il ritardo prolungato, al passeggero spetta solo l’assistenza. Qualora però il ritardo del volo superasse le cinque ore, il passeggero ha il diritto di rinunciare al volo prenotato.</p>
<p>Pertanto è opportuno conservare copia di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute a causa della cancellazione del volo (scontrini pasti, fatture albergo, eventuale acquisto di nuovo biglietto aereo) e contattare immediatamente il nostro staff a info@risarcimentoviaggi.it.</p>
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		<title>Sciopero aereo? Il diritto all&#8217;assistenza rimane&#8230;</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 15:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni molti dei nostri clienti ci hanno chiesto come comportarsi con quelle compagnie aeree che hanno cancellato i voli per scioperi aerei o condizioni climatiche senza effettuare una nuova riprotezione dei passeggeri.</p>
<p>Orbene, a tal fine, rammentiamo a tutti che lo sciopero e l&#8217;evento atmosferico costituisce circostanza che esonera la Compagnia dal corrispondere la compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. UE n.261/2004 ma non intacca l&#8217;obbligo di prestare la dovuta assistenza ai passeggeri.</p>
<p>Pertanto, se siete stati costretti a riprogrammare il viaggio a vostre spese e senza ricevere alcunchè dal vettore aereo, non esitate a contattarci per far valere i vostri diritti ed ottenere il giusto risarcimento!!</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Il concetto di negato imbarco viene ampliato dalla Corte di Giustizia Europea</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 14:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[imbarco]]></category>
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		<category><![CDATA[overbooking]]></category>
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		<description><![CDATA[Da sempre il negato imbarco su un volo è stato accostato al c.d. overbooking. Con un recentissimo intervento la Corte di Giustizia Europea ha chiarito invece che il diritto alla compensazione pecuniaria sussiste non solo nel caso del fenomeno delle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da sempre il negato imbarco su un volo è stato accostato al c.d. overbooking.</p>
<p>Con un recentissimo intervento la Corte di Giustizia Europea ha chiarito invece che il diritto alla compensazione pecuniaria sussiste non solo nel caso del fenomeno delle sovraprenotazioni (c.d. overbooking) ma anche allorquando il vettore aereo nega il diritto all&#8217;imbarco per disservizi da sciopero in aeroporto.</p>
<p>In sintesi, la compagnia non può far valere le circostanze eccezionali per negare validamente l&#8217;imbarco a passeggeri di voli successivi a quello annullato o per liberarsi dall&#8217;obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri cui sia stato opposto il rifiuto in questione.</p>
<p>A mero titolo esemplificativo, al passeggero del volo successivo non può essere negato l&#8217;imbarco sull&#8217;assunto che quel volo deve essere utilizzato dai passeggeri che precedentemente hanno visto il loro volo cancellato per sciopero. Non si può dunque ammettere che un vettore aereo possa, avvalendosi dell’interesse di altri passeggeri ad essere trasportati entro un termine ragionevole, ampliare sensibilmente le ipotesi in cui avrebbe il diritto di negare in maniera giustificata l’imbarco ad un passeggero.</p>
<p>Pertanto, se vi siete presentati regolarmente all&#8217;imbarco del vostro volo ma non vi viene consentito di salire a bordo poichè quel volo deve essere utilizzato dai passeggeri di un volo precedentemente cancellato per sciopero siffatta motivazione non esclude il vostro diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria.</p>
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