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	<title>Risarcimento Viaggi &#187; ritardo volo</title>
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		<title>Volo in ritardo? coincidenza persa&#8230;&#8230;!? Fai valere i tuoi diritti!</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 16:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coincidenza]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione pecuniaria]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo volo]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la recente sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia UE nella causa C-11/11 si ampliano i margini di tutela dei diritti riconosciuti ai passeggeri dal noto regolamento (CE) n. 261/2004. Il caso esaminato dai giudici europei ha riguardato l’interpretazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0011:IT:HTML" target="_blank">sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia UE nella causa C-11/11 </a><strong>si ampliano i margini di tutela dei diritti riconosciuti ai passeggeri dal noto regolamento (CE) n. 261/2004.</strong></p>
<p>Il caso esaminato dai giudici europei ha riguardato l’interpretazione degli articoli 6 e 7 del regolamento nell’ambito di una controversia tra Air France e la sig.ra Folkerts, in merito alla compensazione del danno subìto a causa del ritardo con il quale ha raggiunto la destinazione finale.</p>
<blockquote><p>Nel caso di un volo con una o più coincidenze, ai fini della compensazione pecuniaria è determinante soltanto il ritardo riscontrato rispetto all’orario d’arrivo previsto alla destinazione finale, da intendersi come la destinazione dell’ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero.</p></blockquote>
<p>In definitiva, “<em>l’articolo 7 del regolamento (CE) n.261/2004 dev’essere interpretato nel senso che<strong> il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall’articolo 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria</strong>, dato che detta compensazione non è subordinata all’esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto articolo 6</em>”.</p>
<p>Pertanto assolutamente destituito di fondamento è l&#8217;assunto sostenuto dalle compagnie aeree secondo cui il ritardo da considerare deve essere riferito al singolo volo e non all&#8217;intera tratta aerea che prevede più scali.</p>
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