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	<title>Risarcimento Viaggi &#187; rimborso</title>
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		<title>Volo cancellato a causa delle ceneri dell&#8217;Etna? Hai diritto all&#8217;assistenza !!!</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 10:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cancellazione]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>

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		<description><![CDATA[La cenere dell&#8217;Etna torna a creare disagi all&#8217;aeroporto di Catania, chiuso nuovamente questa a causa dell&#8217;emissione di polveri vulcaniche che il vento ha trasportato in direzione dello scalo internazionale di Fontanarossa. Sono già stati dirottati diversi voli in arrivo a Palermo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La cenere dell&#8217;Etna torna a creare disagi all&#8217;aeroporto di Catania, chiuso nuovamente questa a causa dell&#8217;emissione di polveri vulcaniche che il vento ha trasportato in direzione dello scalo internazionale di Fontanarossa. Sono già stati dirottati diversi voli in arrivo a Palermo e a Comiso. A Punta Raisi sono stati dirottati:</p>
<ul>
<li>il volo Easyjet  n. U204803 proveniente da Napoli (l&#8217;atterragio era previsto alle 21.10);</li>
<li>il volo Ryanair FR07453 proveniente da Bergamo (l&#8217;arrivo era previsto per le 21.14);</li>
<li>il volo Ryanair FR01087 proveniente da Bologna (era previsto alle 22.12)</li>
<li>il volo Ryanair FR01170 decollato da Roma Fiumicino che doveva arrivare alle 23.40.</li>
</ul>
<p>Nello scalo ragusano invece sono stati dirottati:</p>
<ul>
<li>il volo Alitalia AZ01727 proveniente da Milano Linate (l&#8217;arrivo era previsto per le 20.45);</li>
<li>il volo Alitalia AZ01719 da Roma Fiumicino (previsto alle 22.20);</li>
<li>il volo Alitalia AZ01735 proviente da Roma Fiumicino (l&#8217;atterraggio era previsto alle 23);</li>
<li>il volo Alitalia Az01743 partito da Milano Linate e previsto in arrivo alle 23.55;</li>
<li>il volo BluAir 0B04101 proviente da Torino (doveva atterare alle 20.44);</li>
<li>il volo Iberia-Vueling IB05855 e VY06864 proveniente da Firenze (l&#8217;arrivo era previsto per le 21.17) e l&#8217;Iberia-Vueling VY06138 proveniente da Roma Fiumicino e previsto in arrivo alle 22.50;</li>
<li>Cancellato invece il volo Ryanair FR01170 Roma-Fiumicino Catania delle 23.40.</li>
</ul>
<blockquote><p><strong>Informiamo tutti i passeggeri coinvolti che i vettori aerei hanno l’obbligo di prestare assistenza, fornendo gratuitamente, (per tutta la durata dell’attesa), bevande, pasti e, se del caso, una sistemazione in albergo, il trasporto dall’aeroporto al luogo della sistemazione, nonché la possibilità di comunicare con terzi. Il vettore è tenuto ad adempiere tale obbligo anche quando la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali, vale a dire quelle che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (come nel caso di specie). </strong></p></blockquote>
<p>Dalle numerose richieste pervenute abbiamo verificato che molti vettori aerei hanno omesso di fornire quanto spettante per legge!! Pertanto invitiamo tutti i passeggeri coinvolti in tali voli a conservare la documentazione &#8211; fiscale e non &#8211; comprovante le spese sostenute in seguito a tale accadimento (es. fattura notte in albergo, bevande, pranzo, ecc..).</p>
<p>Al fine di ottenere l&#8217;assistenza al rimborso di tali spese sostenute Vi invitiamo a voler contattare il nostro staff mediante l&#8217;invio della richiesta a info@risarcimentoviaggi.it</p>
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		<title>Volo easyjet bloccato a Sharm? Hai diritto al rimborso delle spese sostenute!!</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 11:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[Sharm]]></category>

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		<description><![CDATA[Sei tra i 180 passeggeri del volo easyjet cancellato in data 05.11.2015 con partenza da Sharm e arrivo a Milano e la cui riprotezione è avvenuta solo in data 09.11.2015 (con scalo a Londra)? Per il periodo intercorrente dalla cancellazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sei tra i 180 passeggeri del volo easyjet cancellato in data 05.11.2015 con partenza da Sharm e arrivo a Milano e la cui riprotezione è avvenuta solo in data 09.11.2015 (con scalo a Londra)?</p>
<p>Per il periodo intercorrente dalla cancellazione del volo alla nuova rischedulazione hai sostenuto dei costi (esempio notte in albergo, ecc&#8230;) che la compagnia non vuole rimborsarti?</p>
<p>Hai formulato email di reclamo oppure tentato di chiamare il call center senza alcun esito?</p>
<p>Non perdere ulteriore tempo!! Contatta il nostro staff al seguente indirizzo mail info@risarcimentoviaggi.it. Ti aiuteremo in maniera professionale e gratuita a far valere i tuoi diritti.</p>
<p>E&#8217; indubbio infatti che anche laddove l&#8217;evento della cancellazione del volo è ascrivibile a circostanza eccezionale (come nel caso di specie) rimane fermo l&#8217;obbligo da parte della compagnia di fornire vitto e alloggio a tutti i passeggeri oppure di rimborsare le spese da questi ultimi sostenute.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sindrome ansiosa per i fatti avvenuti in Tunisia? Il viaggio si può annullare senza penali!!</title>
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		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 07:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo i gravi fatti avvenuti in Tunisia, molti viaggiatori che hanno prenotato in villaggi turistici si chiedono quando sia possibile annullare il viaggio prenotato e soprattutto quando si ha diritto alla restituzione delle somme versate. Orbene, sul punto, sia la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Dopo i gravi fatti avvenuti in Tunisia, molti viaggiatori che hanno prenotato in villaggi turistici si chiedono quando sia possibile annullare il viaggio prenotato e soprattutto quando si ha diritto alla restituzione delle somme versate.</p>
<blockquote><p><em><strong>Orbene, sul punto, sia la giurisprudenza della Suprema Corte che quella di merito, hanno chiarito che nel contratto di viaggio “tutto compreso” (cd. “pacchetto turistico” o package) la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) non costituisce un irrilevante motivo, ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta.</strong></em><br />
<em><strong>Ne discende che che l’irrealizzabilità di tale finalità, per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 cod. civ.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni (cfr. Cass. Civ. 24.07.2013 n. 16315).</strong></em></p>
<p style="text-align: left;">A mero titolo esemplificativo, sono eventi non imputabili al viaggiatore:</p>
<p style="text-align: left;">- malattia del viaggiatore oppure di uno stretto congiunto;</p>
<p style="text-align: left;">- sconsiglio della Farnesina a visitare luoghi di viaggio;</p>
<p style="text-align: left;">- eventi metereologici</p>
<p style="text-align: left;">In questi casi, se il recesso del consumatore è pienamente giustificato, altrettanto dovuto è l’obbligo del tour operator di <b>restituire interamente</b> quanto pagato dal cliente, senza possibilità di trattenere somme a titolo di <b>penale</b> o di “<b>quota fissa</b>” per l’espletamento delle pratiche.</p>
<p style="text-align: left;">Il nostro staff è a disposizione di tutti coloro che volessero avere delucidazioni. Per contatti info@risarcimentoviaggi.it</p>
</blockquote>
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		<title>Incendio Fiumicino: cosa fare</title>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2015 07:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[fiumicino]]></category>
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		<category><![CDATA[riprotezione]]></category>

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		<description><![CDATA[Con riferimento a quanto accaduto presso l&#8217;aeroporto Fiumicino informiamo tutti i passeggeri che gli stessi hanno diritto al rimborso del biglietto (laddove non goduto) oppure ad una riprotezione del volo salvo il diritto al risarcimento dei danni da analizzare con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con riferimento a quanto accaduto presso l&#8217;aeroporto Fiumicino informiamo tutti i passeggeri che gli stessi hanno diritto al rimborso del biglietto (laddove non goduto) oppure ad una riprotezione del volo salvo il diritto al risarcimento dei danni da analizzare con riferimento ai singoli casi.</p>
<p>Vi rammentiamo che come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto:</p>
<ul>
<li>alla <strong>scelta</strong> tra:
<ul>
<li>rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata</li>
<li>imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all&#8217;operativo della compagnia aerea</li>
<li>imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero</li>
</ul>
</li>
<li><strong>assistenza</strong>
<ul>
<li>pasti e bevande in relazione alla durata dell&#8217;attesa</li>
<li>sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all&#8217;operativo della compagnia aerea</li>
<li>trasferimento dall&#8217;aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa</li>
<li>due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Pertanto, se non vi viene fornita dal vostro vettore aereo la predetta assistenza, conservate tutta la documentazione comprovante l&#8217;acquisto dei beni di prima necessità nonchè le eventuali spese di vitto e alloggio sostenute.</p>
<p>Contattateci sulla nostra email assistenzagratuita@risarcimentoviaggi.it. Ci occuperemo di farvi ottenere in maniera gratuita il giusto risarcimento!!!</p>
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		<item>
		<title>L&#8217;assicurazione sul viaggio non esclude il diritto alla compensazione pecuniaria!!</title>
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		<pubDate>Mon, 04 May 2015 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
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		<description><![CDATA[In questi giorni alcuni nostri clienti hanno scoperto, con grande gioia, che anche in presenza di assicurazione sul viaggio si ha comunque diritto alla compensazione pecuniaria per la cancellazione oppure il ritardo del proprio volo!! Si fa presente infatti che [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni alcuni nostri clienti hanno scoperto, con grande gioia, che anche in presenza di assicurazione sul viaggio si ha comunque diritto alla compensazione pecuniaria per la cancellazione oppure il ritardo del proprio volo!! Si fa presente infatti che oggetto della copertura assicurativa è il rimborso delle spese sostenute in seguito alla cancellazione e/o ritardo (supponiamo ad esempio l&#8217;acquisto di un nuovo biglietto aereo).Viceversa la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE n.261/2004 spetta anche laddove non si sia sostenuta alcuna spesa aggiuntiva e si è stati riprotetti su un nuovo volo ad opera della stessa compagnia. Si ribadisce infatti che la ratio dell&#8217;indennizzo è quello di compensare in maniera standardizzata il passeggero dei disagi subiti in seguito a tali accadimenti. Ciò chiarito, si fa presente comunque che</p>
<p>&#8220;In caso di cancellazione del volo e/o ritardo prolungato superiore a tre ore spettano al passeggero, cumulativamente, gli strumenti di tutela previsti dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio dell&#8217;11 febbraio 2004, ossia l&#8217;assistenza ex artt. 8 e 9, la compensazione pecuniaria ex art. 7 e l&#8217;eventuale risarcimento complementare&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Tasse aeroportuali.. cosa, quando e come&#8230;</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 14:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il volo parte e tu sei rimasto a terra? Hai comprato un biglietto aereo ma poi non sei potuto partire? Lo sai che hai diritto al rimborso delle spese aeroportuali anche se la compagnia aerea non è responsabile del mancato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il volo parte e tu sei rimasto a terra? Hai comprato un biglietto aereo ma poi non sei potuto partire? Lo sai che hai diritto al rimborso delle spese aeroportuali anche se la compagnia aerea non è responsabile del mancato imbarco?  Ti sembra strano? E invece no.. Esse infatti sono il corrispettivo dei servizi resi dall&#8217;aeroporto e nel caso in cui non si usufruisca del volo si ha diritto alla restituzione degli importi corrisposti. Tale richiesta può essere fatta tranquillamente per il tramite del nostro staff in maniera gratuita come tutti gli altri servizi che offriamo!!</p>
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		</item>
		<item>
		<title>TRENO IN RITARDO? RIMBORSO DOVUTO ANCHE NEI CASI DI FORZA MAGGIORE</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 15:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[causa di forza maggiore]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo]]></category>
		<category><![CDATA[treno]]></category>

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		<description><![CDATA[Il treno arriva in ritardo? La &#8220;causa di forza maggiore&#8221; non serve più come scusa. Da oggi, il viaggiatore ha sempre diritto a un rimborso parziale del costo del biglietto.  Questo è il principio stabilito da una sentenza della Corte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il treno arriva in ritardo? La <strong>&#8220;causa di forza maggiore&#8221;</strong> non serve più come scusa. Da oggi, il viaggiatore ha sempre diritto a un rimborso parziale del costo del biglietto.  Questo è il principio stabilito da una sentenza della Corte di giustizia della Ue di Lussemburgo.</p>
<p>Con la sentenza di oggi, la Corte ha precisato che il regolamento non prevede alcuna eccezione a tale diritto all&#8217;indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore. I giudici di Lussemburgo hanno affermato: «Un&#8217;impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall&#8217;obbligo d&#8217;indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore».</p>
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