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	<title>Risarcimento Viaggi &#187; pecuniaria</title>
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		<title>Ho sempre diritto alla compensazione pecuniaria se il mio volo viene cancellato?</title>
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		<pubDate>Fri, 29 May 2015 07:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[pecuniaria]]></category>

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		<description><![CDATA[A questa domanda che ci viene sempre richiesta la risposta è abbastanza semplice e chiara. Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria solo se: 1)  la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A questa domanda che ci viene sempre richiesta la risposta è abbastanza semplice e chiara. Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria solo se:</p>
<p>1)  la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)</p>
<p>2) il passeggero sia stato informato della cancellazione:</p>
<p>&#8211; con almeno due settimane di preavviso nel periodo compreso</p>
<p>&#8211; tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all&#8217;orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l&#8217;orario originariamente previsto<br />
&#8211; meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un&#8217;ora prima dell&#8217;orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l&#8217;orario originariamente previsto</p>
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		<title>L&#8217;assicurazione sul viaggio non esclude il diritto alla compensazione pecuniaria!!</title>
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		<pubDate>Mon, 04 May 2015 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[pecuniaria]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>

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		<description><![CDATA[In questi giorni alcuni nostri clienti hanno scoperto, con grande gioia, che anche in presenza di assicurazione sul viaggio si ha comunque diritto alla compensazione pecuniaria per la cancellazione oppure il ritardo del proprio volo!! Si fa presente infatti che [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni alcuni nostri clienti hanno scoperto, con grande gioia, che anche in presenza di assicurazione sul viaggio si ha comunque diritto alla compensazione pecuniaria per la cancellazione oppure il ritardo del proprio volo!! Si fa presente infatti che oggetto della copertura assicurativa è il rimborso delle spese sostenute in seguito alla cancellazione e/o ritardo (supponiamo ad esempio l&#8217;acquisto di un nuovo biglietto aereo).Viceversa la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE n.261/2004 spetta anche laddove non si sia sostenuta alcuna spesa aggiuntiva e si è stati riprotetti su un nuovo volo ad opera della stessa compagnia. Si ribadisce infatti che la ratio dell&#8217;indennizzo è quello di compensare in maniera standardizzata il passeggero dei disagi subiti in seguito a tali accadimenti. Ciò chiarito, si fa presente comunque che</p>
<p>&#8220;In caso di cancellazione del volo e/o ritardo prolungato superiore a tre ore spettano al passeggero, cumulativamente, gli strumenti di tutela previsti dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio dell&#8217;11 febbraio 2004, ossia l&#8217;assistenza ex artt. 8 e 9, la compensazione pecuniaria ex art. 7 e l&#8217;eventuale risarcimento complementare&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA SPETTA ANCHE PER I VIAGGI DI LAVORO!!</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 15:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo]]></category>
		<category><![CDATA[pecuniaria]]></category>

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		<description><![CDATA[Molto spesso ci viene chiesto se il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall&#8217;art. 7 del Reg. UE n.261/2004 spetti anche a coloro che viaggiano per motivi di lavoro e i cui biglietti sono stati acquistati direttamente dal datore di lavoro. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Molto spesso ci viene chiesto se il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall&#8217;art. 7 del Reg. UE n.261/2004 spetti anche a coloro che viaggiano per motivi di lavoro e i cui biglietti sono stati acquistati direttamente dal datore di lavoro. La risposta è affermativa. Va rilevato infatti che il diritto al risarcimento riguarda il passeggero e non l&#8217;acquirente del biglietto. Infatti i disagi subiti da un ritardo aereo e/o una cancellazione del volo sono sofferti da chi utilizza il volo e la ratio dell&#8217;indennizzo ex art. 7 è proprio quello di ristorare il passeggero del tempo perso.</p>
<p>Pertanto, se viaggiate spesso in aereo per lavoro, non dimenticate di far valere questo vostro ed esclusivo diritto personale.</p>
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