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	<title>Risarcimento Viaggi &#187; operator</title>
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		<title>Il danno da vacanza rovinata: breve guida</title>
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		<pubDate>Sat, 23 May 2015 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;estate ormai è alle porte e si assapora già l&#8217;idea delle tanto desiderate ferie&#8230;  Si inizia a dare uno sguardo nelle agenzie viaggi e nei vari siti di turismo e viaggi. Ma cosa succede se quello che ci viene promesso nei depliant non risponde al vero? Bene&#8230; siamo dinanzi al c.d. danno da vacanza rovinata. Facciamo attenzione:</p>
<p><em>&#8220;&#8230;Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi a quanto illustrato nella proposta contrattuale visionata dal consumatore (opuscolo informativo) ed in base alla quale ha effettuato la scelta (artt. 36-38 Cod. Tur.)&#8230;&#8221;</em>. <strong>Dunque, a titolo meramente esemplificativo: <span class="corsivo">la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco e così via</span>.</strong></p>
<p>Cosa fare se giunti in loco riscontriamo tali incongruenze?</p>
<p>Sarà opportuno fin da subito far valere le proprie ragioni in loco, fare delle fotografie della struttura ed acquisire tutta la documentazione attestante i disservizi riscontrati.</p>
<p>Il reclamo dovrà essere formulato dal turista <span class="corsivo">tempestivamente, anche in corso di viaggio</span>, affinché l’organizzatore o il suo rappresentante sul posto oppure l’accompagnatore del gruppo possano porvi rimedio (art. 49 Cod. Tur.). E&#8217; tuttavia consigliabile inoltrare una raccomandata a/r anche nel termine di 10 giorni dal rientro dal viaggio.</p>
<p><strong>Ad ogni buon conto tale termine, secondo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che sul punto si è espressa in senso favorevole al consumatore (cfr. Cass. 297/2011), non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti.</strong></p>
<p>Ricordiamo infine che il tour operator è responsabile anche per i danni e i disagi causati dai propri fornitori di servizi (compagnie aeree, strutture alberghiere, ecc..). Pertanto, non vi arrendete se la vostra richiesta viene in prima istanza respinta con la motivazione che l&#8217;inadempimento non è imputabile al tour operator ma ad esempio alla struttura alberghiera che ha sede all&#8217;estero.</p>
<p>Tale motivazione ha solo come fine precipuo quello di disincentivare i turisti nelle azioni di risarcimento danni.</p>
<p>Vi ricordiamo che lo staff di www.risarcimentoviaggi.it è sempre al vs. fianco. Non esitate a contattarci per ogni disguido e disservizio. Per info: assistenzagratuita@risarcimentoviaggi.it</p>
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