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	<title>Risarcimento Viaggi &#187; no show rule</title>
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		<title>Formula &#8220;No show&#8221; illegittima: la sentenza che tutela i viaggiatori.</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 17:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[diritti passeggero]]></category>
		<category><![CDATA[imbarco negato]]></category>
		<category><![CDATA[no show rule]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>

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		<description><![CDATA[La pratica commerciale “no show rule”, usualmente applicata dalle compagnie aeree nei voli andata e ritorno, è stata analizzata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4048 del 30 settembre 2016. La clausola (utilizzata da diverse compagnie tra cui Alitalia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La pratica commerciale <strong>“no show rule”</strong>, usualmente applicata dalle compagnie aeree nei voli andata e ritorno, è stata analizzata dal<em> Consiglio di Stato nella sentenza n. 4048 del 30 settembre 2016.</em></p>
<p>La clausola (utilizzata da diverse compagnie tra cui Alitalia e Air France) prevedeva che, <strong>nel caso in cui il passeggero non si fosse presentato per il volo di andata, non avrebbe potuto usufruire neanche del ritorno</strong>.</p>
<p>Il Consiglio di Stato con il suo intervento ha &#8220;stroncato&#8221; tale illegittimo modus operandi specificando che in assenza di adeguata informazione sui contenuti dell&#8217;offerta siamo in presenza di una <strong>pratica commerciale scorretta</strong>.</p>
<p>Si deve precisare come già in passato la questione era stata affrontata con esito favorevole ai consumatori, ma la sentenza odierna ha segnalato un ulteriore profilo di invalidità costituito dall&#8217;assenza di una specifica &#8220;&#8230;<em>procedura che consentisse al consumatore di non perdere il diritto al volo acquistato (anche) per il viaggio di ritorno (o per la seconda tratta) nel caso di mancato utilizzo del viaggio di andata (o per la prima tratta)&#8230;&#8221;</em></p>
<p>Se anche tu sei stato vittima di imbarco negato a causa di tale comportamento da parte delle compagnie aeree, <strong>non esitare a far valere i tuoi diritti contattandoci gratuitamente</strong>. Scrivici sulla nostra mail info@risarcimentoviaggi.it, o contattati tramite i nostri profili social.</p>
<p>Il nostro staff ti aiuterà a recuperare il danno subito, senza richiedere costi o commissioni.</p>
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		<title>&#8220;No show rule&#8221;: il biglietto non andrà più perso</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 13:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[no show rule]]></category>

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		<description><![CDATA[Il meccanismo c.d. “no show rule” è la tecnica secondo la quale se un passeggero perde il volo d’andata si vedrà automaticamente cancellato il volo di ritorno. L’Antitrust è intervenuto affermando che: “La condotta consistente nell’annullare il biglietto sequenziale di ritorno o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il meccanismo c.d. <strong>“</strong><b>no show rule”</b> è la tecnica secondo la quale se un passeggero perde il volo d’andata si vedrà automaticamente cancellato il volo di ritorno.</p>
<p><b>L’Antitrust è intervenuto affermando che: </b><em>“La condotta consistente nell’annullare il biglietto sequenziale di ritorno o comunque la richiesta di un supplemento di prezzo imposto al passeggero che voglia effettuare il volo di ritorno non avendo fruito della tratta di andata costituisce una pratica commerciale scorretta”.</em></p>
<p>Diverse compagnie aeree prevedono tale clausola all&#8217;atto dell&#8217;emissione del biglietto.</p>
<p>In particolare, si segnala che per l&#8217;utilizzo di tale prassi è stata condannata l&#8217;Air France al pagamento di una penale di €.80.000.</p>
<p>Da ultimo anche la nostra compagnia di bandiera nazionale Alitalia è stata oggetto di idoneo provvedimento da parte dell&#8217;AGCM.</p>
<p>Finalmente dunque un intervento a tutela di tutti quei passeggeri che per cause a loro non imputabili non hanno potuto beneficiare del volo di ritorno e pertanto sono stati costretti a sostenere esborsi economici non preventivati.</p>
<p>Il nostro staff è a vostra disposizione gratuitamente per verificare il rispetto dei vostri diritti di viaggiatore. Contatti info@risarcimentoviaggi.it</p>
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