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	<title>Risarcimento Viaggi &#187; datore di lavoro</title>
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		<title>L&#8217;aereo ritarda? Il risarcimento spetta anche al datore di lavoro dei passeggeri!!</title>
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		<pubDate>Mon, 09 May 2016 05:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo aereo]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;aereo del tuo dipendente è in ritardo? Hai pagato il biglietto aereo del tuo dipendente?  La sentenza 17 febbraio, causa C-429/14, resa dalla Corte di Giustizia UE, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dalla compagnia aerea lettone Air Baltic ha riconosciuto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>L&#8217;aereo del tuo dipendente è in ritardo? Hai pagato il biglietto aereo del tuo dipendente? </b></p>
<p>La sentenza 17 febbraio, causa C-429/14, resa dalla Corte di Giustizia UE, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dalla compagnia aerea lettone Air Baltic ha riconosciuto la possibilità anche per il datore di lavoro (che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con una compagnia aerea per i suoi dipendenti in qualità di passeggeri), di ottenere il risarcimento del danno da ritardo dei voli prenotati, come conseguenza delle spese supplementari che ha dovuto sostenere.</p>
<p>La Corte ha dunque ampliato la nozione di &#8220;passeggero&#8221; in quella di &#8220;utente&#8221; facendo dunque rientrare anche il soggetto che non ha materialmente usufruito del viaggio ma ne ha comunque sostenuto il costo del biglietto.</p>
<p>Se sei titolare di una azienda e sei interessato ad usufruire della possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti dai tuoi dipendenti in conseguenza di un ritardo aereo puoi contattare il nostro staff al seguente indirizzo info@risarcimentoviaggi.it.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA SPETTA ANCHE PER I VIAGGI DI LAVORO!!</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 15:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo]]></category>
		<category><![CDATA[pecuniaria]]></category>

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		<description><![CDATA[Molto spesso ci viene chiesto se il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall&#8217;art. 7 del Reg. UE n.261/2004 spetti anche a coloro che viaggiano per motivi di lavoro e i cui biglietti sono stati acquistati direttamente dal datore di lavoro. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Molto spesso ci viene chiesto se il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall&#8217;art. 7 del Reg. UE n.261/2004 spetti anche a coloro che viaggiano per motivi di lavoro e i cui biglietti sono stati acquistati direttamente dal datore di lavoro. La risposta è affermativa. Va rilevato infatti che il diritto al risarcimento riguarda il passeggero e non l&#8217;acquirente del biglietto. Infatti i disagi subiti da un ritardo aereo e/o una cancellazione del volo sono sofferti da chi utilizza il volo e la ratio dell&#8217;indennizzo ex art. 7 è proprio quello di ristorare il passeggero del tempo perso.</p>
<p>Pertanto, se viaggiate spesso in aereo per lavoro, non dimenticate di far valere questo vostro ed esclusivo diritto personale.</p>
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