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	<title>Risarcimento Viaggi &#187; compensazione</title>
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		<title>Lo sciopero aereo è sempre circostanza eccezionale?</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 15:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nel corso di questi mesi quanti di voi hanno visto la propria vacanza o impegno di lavoro rovinato dalla cancellazione del volo per sciopero aereo? Di norma tale accadimento viene considerato come evento di natura eccezionale che esonera la compagnia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso di questi mesi quanti di voi hanno visto la propria vacanza o impegno di lavoro rovinato dalla cancellazione del volo per sciopero aereo?</p>
<p>Di norma tale accadimento viene considerato come evento di natura eccezionale che esonera la compagnia dal corrispondere la compensazione pecuniaria.</p>
<p>Ma non sempre è cosi!!</p>
<p>Con un recente intervento della Corte di Giustizia Europea e di numerosi Giudici di Pace, è stato chiarito come  lo <strong>“sciopero selvaggio” dei dipendenti è la diretta conseguenza di una decisione della compagnia e, per ciò stesso, non può essere ritenuto una circostanza che sfugge al suo effettivo controllo. Le contrattazioni con il personale dipendente rientrano nell’ordinaria gestione aziendale e possono ragionevolmente causare conflitti interni da dover fronteggiare.</strong> In definitiva,  si tratta di un evento che rientra nella sfera di normale attività del vettore aereo.</p>
<p>Alla luce di quanto innanzi tutti i passeggeri coinvolti negli scioperi aerei verificatisi nei mesi di giugno e luglio da parte del personale della Ryanair hanno diritto alla c.d. compensazione pecuniaria prevista dal Reg. UE.</p>
<p>Non solo, laddove la compagnia non abbia prestato la dovuta assistenza (offrendo un volo alternativo) in tempi &#8220;ragionevoli&#8221;, le eventuali spese di riprotezione sostenute per l&#8217;acquisto dei nuovi biglietti aerei (sostitutivi dei voli cancellati) devono essere rimborsati.</p>
<p>Se sei stato vittima di tali disservizi, non esitare a contattare il nostro staff al seguente link http://www.risarcimentoviaggi.it/pratiche/</p>
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		<title>Niente compensazione perchè il ritardo è dovuto a guasto tecnico? Falso..!!!</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Sep 2015 07:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#8220;Spiacenti ma non possiamo corrispondere la compensazione pecuniaria dovuta poichè il ritardo è stato dovuto ad un guasto tecnico dell&#8217;aereo&#8221;. Quante volte vi siete sentiti rispondere in questa maniera dai vari call center delle compagnie aeree (sia nazionale che low [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Spiacenti ma non possiamo corrispondere la compensazione pecuniaria dovuta poichè il ritardo è stato dovuto ad un guasto tecnico dell&#8217;aereo&#8221;.</em><br />
Quante volte vi siete sentiti rispondere in questa maniera dai vari call center delle compagnie aeree (sia nazionale che low cost..)?<br />
Niente di più di falso!!!<br />
Sul punto è nuovamente intervenuta la Corte di Giustizia Europea che con la sentenza C257/14, sezione Nona, del 17-09-2015 che ha precisato come, il guasto ad un aereo causato da pezzi difettosi rappresenta sì un evento inaspettato, ma rimane “intrinsecamente legato al sistema assai complesso di funzionamento dell’apparecchio, che il vettore aereo gestisce in condizioni, in particolare meteorologiche, spesso difficili, o addirittura estreme, fermo restando, inoltre, che nessun pezzo di un aeromobile è inalterabile“.</p>
<p><strong>Pertanto – spiega la Corte -, nell’ambito dell’attività di un vettore aereo, tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività e il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti. D’altro lato, la prevenzione di un guasto del genere o la relativa riparazione, inclusa la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso, non sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo in questione, dato che spetta a quest’ultimo garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue attività economiche.</strong></p>
<p>La Corte Europea, comunque, conclude che in presenza di guasti all’aereo, imprevisti ma gestibili, la compagnia aerea potrà chiedere un risarcimento al fabbricante dei pezzi difettosi.</p>
<p>Ciò chiarito, invitiamo tutti coloro che hanno subito un rigetto della propria istanza di compensazione pecuniaria a voler contattare il nostro staff sul seguente indirizzo: info@risarcimentoviaggi.it.</p>
<p>Vi aiuteremo, con zero spese e costi di anticipo, ad ottenere quanto è di Vostra spettanza!!! Rinunciare a tali somme è un vero peccato!!!</p>
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		<title>Vacanze in &#8220;fumo&#8221;? Fai valere i tuoi diritti</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Gli ultimi avvenimenti di fine mese accaduti all&#8217;aereoporto di Fiumicino dimostrano ancora una volta la fragilità organizzativa del maggiore scalo italiano. Non solo, i suddetti eventi hanno fatto emergere anche le gravi carenze di alcune compagnie low cost nell&#8217;assistenza ai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli ultimi avvenimenti di fine mese accaduti all&#8217;aereoporto di Fiumicino dimostrano ancora una volta la fragilità organizzativa del maggiore scalo italiano. Non solo, i suddetti eventi hanno fatto emergere anche le gravi carenze di alcune compagnie low cost nell&#8217;assistenza ai passeggeri dei voli cancellati. Ricordiamo a tutti che la circostanza eccezionale non è senta i vettori aerei dal prestare l&#8217;assistenza  prevista dai regolamenti europei. A tal fine è opportuno segnalare che la circostanza eccezionale deve essere riferita al volo cancellato o ritardato. Ragion per cui, se il vostro volo è stato cancellato poiché indirettamente collegato all&#8217;incendio di Fiumicino ci sono i presupposti per richiedere anche la compensazione ex art. 7 Reg. Ue n.261/04.</p>
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		<title>Ho sempre diritto alla compensazione pecuniaria se il mio volo viene cancellato?</title>
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		<pubDate>Fri, 29 May 2015 07:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[A questa domanda che ci viene sempre richiesta la risposta è abbastanza semplice e chiara. Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria solo se: 1)  la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A questa domanda che ci viene sempre richiesta la risposta è abbastanza semplice e chiara. Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria solo se:</p>
<p>1)  la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)</p>
<p>2) il passeggero sia stato informato della cancellazione:</p>
<p>&#8211; con almeno due settimane di preavviso nel periodo compreso</p>
<p>&#8211; tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all&#8217;orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l&#8217;orario originariamente previsto<br />
&#8211; meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un&#8217;ora prima dell&#8217;orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l&#8217;orario originariamente previsto</p>
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		<title>Il guasto tecnico non è circostanza eccezionale!!</title>
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		<pubDate>Sat, 16 May 2015 14:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Negli ultimi tempi molte compagnie aeree hanno iniziato per prassi ad inviare ai propri clienti successivamente alla cancellazione del volo e/o ritardi di notevole entità dei messaggi e/o mail in cui si afferma che il guasto tecnico riscontrato sull&#8217;aeromobile è [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi tempi molte compagnie aeree hanno iniziato per prassi ad inviare ai propri clienti successivamente alla cancellazione del volo e/o ritardi di notevole entità dei messaggi e/o mail in cui si afferma che il guasto tecnico riscontrato sull&#8217;aeromobile è circostanza eccezionale che esonera il vettore aereo dal corrispondere la compensazione pecuniaria. Nulla di più falso!!! Invero, sul punto, la Corte di Giustizia Europea si è espressa affermando che</p>
<p><em>“i problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, di per sé non possono costituire ‘circostanze eccezionali’. La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato tutte le misure del caso per liberarlo dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria”.</em></p>
<p>Ragion per cui, allorquando vi trovate di fronte a situazioni di questo tipo, chiamateci e vi aiuteremo a formulare idoneo reclamo nonchè ad ottenere il vostro giusto risarcimento!!! Il nostro staff vi presterà la dovuta assistenza in maniera gratuita. Contatti: info@risarcimentoviaggi.it</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Negato imbarco per incendio aeroporto Fiumicino: precisazioni</title>
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		<pubDate>Sat, 09 May 2015 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[circostanza eccezionale]]></category>
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		<description><![CDATA[Supponiamo ad esempio di aver un biglietto per il volo del 10 maggio alle ore 11:40. Ci presentiamo regolarmente in aeroporto e apprendiamo invece che il nostro volo dovrà essere utilizzato per i passeggeri il cui volo è stato cancellato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Supponiamo ad esempio di aver un biglietto per il volo del 10 maggio alle ore 11:40. Ci presentiamo regolarmente in aeroporto e apprendiamo invece che il nostro volo dovrà essere utilizzato per i passeggeri il cui volo è stato cancellato per l&#8217;incendio avvenuto a Fiumicino. Pertanto saremo costretti a partire sul nuovo volo assegnato del 11.05.2015.</p>
<p>Orbene, in tale circostanza, il comportamento della compagnia è illegittimo ed abbiamo diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria e l&#8217;assistenza di cui all&#8217;art. 7 del Reg. UE n.261/2004.</p>
<p>Si rammenta infatti che con riferimento al negato imbarco, la Corte di Giustizia Europea ha precisato come &#8221; <strong>la sopravvenienza di circostanze eccezionali, che inducono un vettore aereo a riorganizzare voli posteriori non giustifica un negato imbarco né esonera il vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri ai quali è stato negato l’imbarco</strong> <strong>su uno dei voli effettuati posteriormente&#8221;</strong>.</p>
<p>In definitiva, la compagnia aerea non può far valere nei nostri confronti la circostanza eccezionale (incendio aeroporto di Fiumicino) per impedirci di essere imbarcati sul nostro volo con la giustificazione che è necessario far partire prima i passeggeri del volo cancellato a causa dell&#8217;incendio.</p>
<p>Se siete stati vittime di tale illegittima riorganizzazione dei voli contattateci su info@risarcimentoviaggi.it. Vi aiuteremo ad ottenere il vostro giusto risarcimento!!</p>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assicurazione sul viaggio non esclude il diritto alla compensazione pecuniaria!!</title>
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		<pubDate>Mon, 04 May 2015 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
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		<description><![CDATA[In questi giorni alcuni nostri clienti hanno scoperto, con grande gioia, che anche in presenza di assicurazione sul viaggio si ha comunque diritto alla compensazione pecuniaria per la cancellazione oppure il ritardo del proprio volo!! Si fa presente infatti che [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni alcuni nostri clienti hanno scoperto, con grande gioia, che anche in presenza di assicurazione sul viaggio si ha comunque diritto alla compensazione pecuniaria per la cancellazione oppure il ritardo del proprio volo!! Si fa presente infatti che oggetto della copertura assicurativa è il rimborso delle spese sostenute in seguito alla cancellazione e/o ritardo (supponiamo ad esempio l&#8217;acquisto di un nuovo biglietto aereo).Viceversa la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE n.261/2004 spetta anche laddove non si sia sostenuta alcuna spesa aggiuntiva e si è stati riprotetti su un nuovo volo ad opera della stessa compagnia. Si ribadisce infatti che la ratio dell&#8217;indennizzo è quello di compensare in maniera standardizzata il passeggero dei disagi subiti in seguito a tali accadimenti. Ciò chiarito, si fa presente comunque che</p>
<p>&#8220;In caso di cancellazione del volo e/o ritardo prolungato superiore a tre ore spettano al passeggero, cumulativamente, gli strumenti di tutela previsti dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio dell&#8217;11 febbraio 2004, ossia l&#8217;assistenza ex artt. 8 e 9, la compensazione pecuniaria ex art. 7 e l&#8217;eventuale risarcimento complementare&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA SPETTA ANCHE PER I VIAGGI DI LAVORO!!</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 15:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Molto spesso ci viene chiesto se il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall&#8217;art. 7 del Reg. UE n.261/2004 spetti anche a coloro che viaggiano per motivi di lavoro e i cui biglietti sono stati acquistati direttamente dal datore di lavoro. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Molto spesso ci viene chiesto se il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall&#8217;art. 7 del Reg. UE n.261/2004 spetti anche a coloro che viaggiano per motivi di lavoro e i cui biglietti sono stati acquistati direttamente dal datore di lavoro. La risposta è affermativa. Va rilevato infatti che il diritto al risarcimento riguarda il passeggero e non l&#8217;acquirente del biglietto. Infatti i disagi subiti da un ritardo aereo e/o una cancellazione del volo sono sofferti da chi utilizza il volo e la ratio dell&#8217;indennizzo ex art. 7 è proprio quello di ristorare il passeggero del tempo perso.</p>
<p>Pertanto, se viaggiate spesso in aereo per lavoro, non dimenticate di far valere questo vostro ed esclusivo diritto personale.</p>
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