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	<title>Risarcimento Viaggi &#187; News</title>
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		<title>Ryanair nuove regole da maggio 2025!!</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 10:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[diritti del passeggero]]></category>
		<category><![CDATA[regola]]></category>
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		<description><![CDATA[Ryanair si prepara a introdurre, a partire da maggio 2025, importanti modifiche alle proprie condizioni di viaggio, una mossa che coinvolgerà tanto la procedura di check-in quanto le politiche sui bagagli a mano. Di seguito analizziamo nel dettaglio i principali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ryanair si prepara a introdurre, a partire da maggio 2025, importanti modifiche alle proprie condizioni di viaggio, una mossa che coinvolgerà tanto la procedura di check-in quanto le politiche sui bagagli a mano. Di seguito analizziamo nel dettaglio i principali cambiamenti e le possibili conseguenze per i passeggeri, in modo da fornire un quadro completo dei futuri scenari operativi della compagnia aerea irlandese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ryanair dice addio ai biglietti cartacei</p>
<p>Una delle novità di maggiore impatto riguarda l’eliminazione totale dei biglietti cartacei. L’azienda ha reso noto che, a partire da maggio 2025, sarà obbligatorio ricorrere esclusivamente alle carte d’imbarco digitali, ottenibili tramite l’app ufficiale Ryanair.</p>
<p>Check-in online: attualmente, chi raggiunge l’aeroporto senza aver effettuato in precedenza il check-in è soggetto a una tariffa di circa 23 euro per la stampa della carta d’imbarco. Con la nuova regola, non sarà più possibile ottenere in aeroporto una carta d’imbarco cartacea. Tutti i passeggeri dovranno quindi scaricare l’app Ryanair e gestire la procedura di check-in e l’emissione del boarding pass mediante smartphone o tablet.</p>
<p>Stampa a casa: la compagnia ha precisato che continuerà ad accettare biglietti stampati a casa, responsabilizzando il viaggiatore sul possesso del documento al momento della partenza. Tuttavia, si punterà a ridurre i costi e, di conseguenza, le postazioni fisiche per la gestione del check-in tradizionale. Il risparmio sugli spazi aeroportuali è in linea con la filosofia di riduzione dei costi tipica delle compagnie low-cost.</p>
<p>Tempi di arrivo in aeroporto anticipati</p>
<p>Ryanair sottolinea l’importanza di presentarsi in aeroporto con una certa anticipo, raccomandando di arrivare almeno 40 minuti prima dell’orario di decollo. Si specifica che le sanzioni potrebbero raggiungere 100 sterline (in alcuni contesti, come il Regno Unito) se il passeggero effettua il check-in in ritardo o si presenta oltre un’ora dopo la partenza del volo.</p>
<p>Esempio di Dublino: l’aeroporto di Dublino consiglia di arrivare almeno due ore prima per i voli a corto raggio e tre ore per quelli a lungo raggio. Questa indicazione conferma la tendenza a responsabilizzare i viaggiatori, invitandoli a pianificare con cura il proprio viaggio per evitare ritardi e disagi.</p>
<p>Motivazioni: il passaggio a procedure sempre più digitali richiede una maggiore puntualità da parte dei passeggeri: la compagnia cerca di evitare code e intasamenti, riducendo al minimo gli spazi fisici per il check-in tradizionale. In questo senso, la pianificazione anticipata diventa cruciale per garantire un flusso regolare.</p>
<p>Regole sul bagaglio a mano e costi aggiuntivi</p>
<p>Le politiche Ryanair in tema di bagagli a mano si fanno ancora più rigide dal 2025, proseguendo sulla linea di contenimento dei costi e massimizzazione dell’efficienza.</p>
<p>Borsa personale gratuita: permane la possibilità di portare a bordo senza costi aggiuntivi una piccola borsa (40x20x25 cm). Qualora il bagaglio superi queste dimensioni, si potrà incorrere in una multa fino a 70 euro al gate.</p>
<p>Secondo bagaglio a mano: per i passeggeri che desiderano portare in cabina un trolley o una borsa aggiuntiva, sarà disponibile l’opzione Priority Boarding, acquistabile al momento della prenotazione o successivamente. In caso di bagagli più ingombranti, sarà necessario ricorrere al bagaglio in stiva, con relativi costi.</p>
<p>Critiche e controversie: questa politica di ‘extra a pagamento’ non è nuova. Già in passato Ryanair è stata oggetto di critiche da parte di passeggeri e autorità di regolamentazione: basti pensare alla sanzione di 108 milioni di euro comminata dal governo spagnolo, giudicando eccessivi i costi per il bagaglio a mano. Tali controversie riflettono la tensione tra le strategie di prezzo delle compagnie low-cost e la difesa dei diritti dei consumatori.</p>
<p>Nel tentativo di migliorare la propria produttività e ridurre i costi operativi, Ryanair introduce cambiamenti che, ancora una volta, sollevano interrogativi sulla trasparenza e la tutela dei consumatori. Oltre agli obblighi digitali e alle nuove regole sul bagaglio, rimane centrale l’esigenza per i passeggeri di pianificare accuratamente il viaggio, dal download dell’app al rispetto dei tempi prevolo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tuttavia, qualora si verificassero disservizi a danno del consumatore – come ritardi, cancellazioni, sovrapprezzi illegittimi o difficoltà nella procedura di check-in – è importante sapere che esistono strumenti di tutela. In queste situazioni, lo staff di www. risarcimentoviaggi. it si mette a disposizione per fornire assistenza legale e supporto ai passeggeri, aiutandoli a far valere i propri diritti e a ottenere eventuali risarcimenti spettanti per legge.</p>
<p>L’obiettivo, in un contesto di continue trasformazioni del mercato aereo, è garantire un corretto equilibrio tra l’esigenza di innovazione – spesso tecnologica – e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei viaggiatori.</p>
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		<title>Proposta dall&#8217;Unione Europea: STOP al sovrapprezzo sul bagaglio a mano</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bagaglio]]></category>
		<category><![CDATA[diritti del passeggero]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

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		<description><![CDATA[In questi giorni il  Parlamento europeo ha approvato per acclamazione la richiesta della Commissione Ue di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea secondo cui le compagnie aeree non dovrebbero poter addebitare un supplemento per il bagaglio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni il  Parlamento europeo ha approvato per acclamazione la richiesta della Commissione Ue di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea secondo cui <b>le compagnie aeree non dovrebbero poter addebitare un supplemento per il bagaglio a mano.</b></p>
<p>Ma cosa dice esattamente la Corte di Giustizia Europea su tale aspetto?</p>
<p>Orbene, nell&#8217;anno 2014 la sentenza in questione ha statuito che <strong>il bagaglio a mano deve essere considerato un &#8220;elemento indispensabile&#8221; del trasporto dei passeggeri purchè abbia &#8220;requisiti ragionevoli&#8221; in termini di peso e dimensioni.</strong></p>
<p>Ciò significa dunque che il trasporto del bagaglio a mano è una componente del costo del biglietto aereo.</p>
<p>Il problema sarà dunque comprendere quali sono gli standard di &#8220;peso&#8221; e &#8220;misure&#8221; entro cui  i vettori non potranno applicare costi ulteriori sul bagaglio a mano.</p>
<p>Fino ad oggi in materia vi è stato un vuoto normativo prontamente sfruttato dalle compagnie aeree per poter applicare tali maggiori costi.</p>
<p>la risposta non è semplice&#8230; tali parametri possono <strong>variare enormemente da compagnia a compagnia.</strong></p>
<p>Si pensi al bagaglio a mano di un vettore low cost  che può richiedere dimensioni veramente minime poichè spesso siamo in presenza di voli su singola tratta e con durata minima rispetto invece ad esempio ai voli in coincidenza con compagnie aeree di bandiera.</p>
<p>Di certo fiano ad oggi il vuoto normativo esistente ha sicuramente agevolato e legittimato le compagnie low cost a richiedere tali costi.</p>
<p>L&#8217;azione intrapresa dall&#8217;UE è comunque sicuramente un passo in avanti nella tutela dei passeggeri e l&#8217;auspicio è quello che pria o poi si giunga ad una chiara definizione di bagaglio a mano</p>
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		<title>SCIOPERO 15 LUGLIO 2023 DEGLI AEREI: VOLI GARANTITI E DIRITTI</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 11:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#sciopero #risarcimento #viaggi]]></category>

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		<description><![CDATA[Come noto nella giornata di domani 15 luglio 2023 è stato indetto uno sciopero del trasporto aereo. Trattandosi di stagione estiva in pieno svolgimento risulta evidente come le ripercussioni sui passeggeri potranno essere notevoli atteso che gran parte dei voli [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Come noto nella giornata di domani 15 luglio 2023 è stato indetto uno sciopero del trasporto aereo. Trattandosi di stagione estiva in pieno svolgimento risulta evidente come le ripercussioni sui passeggeri potranno essere notevoli atteso che gran parte dei voli saranno collegati alla fruizione di ulteriori servizi turistici.</p>
<p>Si pensi infatti a voli rientranti in un pacchetto viaggio oppure prenotati in autonomia dai consumatori per giungere nelle località di vacanza.</p>
<p>Indipendentemente dalla natura o finalità del servizio di trasporto aereo è bene ricordare che in ipotesi di volo cancellato i passeggeri coinvolti in tali disservizi sono comunque tutelati dalla normativa di settore.</p>
<p>In primis è necessario prestare attenzione all&#8217;orario di proclamazione dello sciopero ovvero: dalle ore 10 alle ore 18.</p>
<p>E&#8217; sempre importante ricordare che anche in presenza di scioperi non possono essere cancellati i voli  nelle fasce orarie di garanzia <strong>dalle ore 7:00 alle 10:00</strong> e <strong>dalle ore 18:00 alle 21:00</strong> che dunque <strong>devono essere comunque regolarmente effettuati</strong>.</p>
<p>Dunque attenzione all&#8217;orario!!!</p>
<p>Ma se il nostro volo viene cancellato cosa possiamo fare?</p>
<p><strong>No panic!!! La compagnia è tenuta a riproteggerti su di un nuovo volo (GRATUITAMENTE), a fornirti assistenza in aeroporto (voucher per la consumazione) e se il volo è programmato per il giorno successivo anche ad offrire il relativo pernotto e i trasferimenti da e per l&#8217;hotel.</strong></p>
<p>E nell&#8217;ipotesi in cui ciò non avvenga oppure il volo proposto non è compatibile con le nostre esigenze? Possiamo acquistare una soluzione alternativa a nostre spese (volo, treno, noleggio auto..) purchè trattasi di spesa RAGIONEVOLE ED APPROPRIATA NONCHE&#8217; STRETTAMENTE RICOLLEGABILE AL VOLO CANCELLATO.</p>
<p>Attenzione: è importante che le fatture siano conservate e dettagliate il più possibile con riferimento ai servizi acquistati</p>
<p>In ultimo, bisogna tenere presente che seppur in presenza di sciopero il vettore deve sempre assicurare <strong>l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero. </strong></p>
<p>Sono altresì assicurati la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e <strong>ritardati per </strong><strong>cause indipendenti dalla volontà delle parti</strong>, nonché l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.</p>
<p>Nelle giornate di sciopero si devono inoltre effettuare tutti i <strong>voli charter da o per le isole italiane</strong> regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.</p>
<p>Tali informazioni sono importanti poichè molto spesso le compagnie aeree in base ad esigenze organizzative ed economiche proprie tendono a cancellare anche quei voli che in realtà dovrebbero essere operativi anche in presenza di uno sciopero.</p>
<p>Il nostro consiglio è quello di richiedere in prima istanza l&#8217;adempimento degli obblighi di legge al vettore aereo e laddove ciò non sia possibile per inerzia del vettore oppure per esigenze personali di conservare tutte le ricevute e le fatture dei costi sostenuti in autonomia per l&#8217;individuazione di una soluzione alternativa!!</p>
<p>Il nostro staff è a Vs disposizione sul seguente link https://www.risarcimentoviaggi.it/pratiche/ oppure su info@risarcimentoviaggi.it</p>
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		<title>Dimenticato in autogrill&#8230;.riconosciuto il danno morale!!</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; questa l&#8217;incredibile odissea subita da un nostro assistito che dopo aver regolarmente comprato il biglietto con una nota compagnia che si occupa di trasporto su autostrada si è ritrovato abbandonato in un autogrill. Ebbene si!! E&#8217; proprio questa la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; questa l&#8217;incredibile odissea subita da un nostro assistito che dopo aver regolarmente comprato il biglietto con una nota compagnia che si occupa di trasporto su autostrada si è ritrovato abbandonato in un autogrill.</p>
<p>Ebbene si!! E&#8217; proprio questa la grottesca situazione che ha vissuto il malcapitato passeggero che si è visto  costretto autonomamente ad attivarsi per raggiungere la destinazione prevista.</p>
<p>Ma il disagio non termina qui!! Oltre ai costi non preventivati sostenuti per fare rientro a casa il viaggiatore ha subito lo smarrimento anche del proprio bagaglio originariamente imbarcato alla partenza.</p>
<p>Vani sono stati i tentativi di risolvere bonariamente la vicenda.</p>
<p>La compagnia ha cercato di addossare le responsabilità sul malcapitato imputando a quest&#8217;ultimo un ritardo nella risalita del pullman.</p>
<p>Asserzioni assolutamente infondate!!</p>
<p>Si è dunque reso necessario instaurare un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lecce per tutelare gli interessi nel corso del quale allo stesso è stato riconosciuto non solo il danno patrimoniale ma anche quello morale poichè, così come affermato dal Giudice <em>&#8220;..  ritrovarsi soli in autogrill e doversi riorganizzare autonomamente il raggiungimento della destinazione originariamente prevista non sia del tutto semplice e genera certamente uno stato di ansia e inquietudine..&#8221;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
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		<title>Il tuo volo è stato anticipato rispetto all&#8217;orario programmato? Puoi avere diritto al risarcimento!!!</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 10:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[orario]]></category>
		<category><![CDATA[partenza]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte di Giustizia Europea con una recente sentenza ha stabilito che una anticipazione significativa di un volo può provocare gravi disagi per i passeggeri, similari a quelli derivanti da un ritardo di un volo, dal momento che una siffatta anticipazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia Europea con una recente sentenza ha stabilito <strong>che una anticipazione significativa di un volo può provocare gravi disagi per i passeggeri, similari a quelli derivanti da un ritardo di un volo, dal momento che una siffatta anticipazione fa perdere ai medesimi la possibilità di disporre liberamente del loro tempo nonché di organizzare il loro viaggio o il loro soggiorno in funzione delle loro aspettative.</strong><br />
In tale occasione infatti il passeggero  dopo aver preso tutte le precauzioni richieste nella prenotazione originaria  si vede costretto ad adattarsi in modo significativo al nuovo orario di partenza del proprio volo con conseguenti disagi organizzativi.</p>
<p>Ovviamente bisogna distinguere tra l&#8217;anticipazione del volo che ha una incidenza trascurabile nella gestione del tempo e quella che invece effettivamente comporta una &#8220;riorganizzazione&#8221; della partenza da parte del passeggero.</p>
<p>All&#8217;uopo come limite temporale la Corte di Giustizia Europea ha individuato il riferimento temporale di 1 ora in seguito alla quale il passeggero ha diritto a richiedere la compensazione pecuniaria da €.250 a 600.</p>
<p>Ovviamente non si ha diritto all&#8217;indennizzo se la compagnia rispetto gli obblighi di preavviso previsti dall&#8217;art. 5 del REg. UE n.261/2004.</p>
<p>Tale sentenza ha dunque una portata &#8220;innovativa&#8221; poichè estendo il concetto di &#8220;perdita di tempo&#8221; non solo all&#8217;arrivo a destinazione ma anche nella iniziale della c.d. partenza.</p>
<p>Invitiamo quindi tutti i passeggeri coinvolti in disagi aerei a contattarci sulla mail info@risarcimentoviaggi.it oppure ad aprire la propria pratica dal seguente link https://www.risarcimentoviaggi.it/pratiche/#</p>
<p>A disposizione<strong></strong></p>
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		</item>
		<item>
		<title>I consumatori titolari di voucher turistici non utilizzati entro la data di scadenza, possono richiedere il rimborso dei buoni emessi in sostituzione dei rimborsi per viaggi cancellati causa Covid, non utilizzati e non rimborsati per insolvenza o fallimento dell’operatore turistico o del vettore.</title>
		<link>https://www.risarcimentoviaggi.it/i-consumatori-titolari-di-voucher-turistici-non-utilizzati-entro-la-data-di-scadenza-possono-richiedere-il-rimborso-dei-buoni-emessi-in-sostituzione-dei-rimborsi-per-viaggi-cancellati-causa-covid-no/</link>
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		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 08:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Come promesso il Ministero del Turismo in questi giorni ha pubblicato il Regolamento che disciplina l&#8217;accesso ad un apposito Fondo di Garanzia diretto a rimborsare i consumatori titolari di voucher turistici riguardanti operatori turistici o vettori aerei che nel corso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Come promesso il Ministero del Turismo in questi giorni ha pubblicato il Regolamento che disciplina l&#8217;accesso ad un apposito Fondo di Garanzia diretto a rimborsare i consumatori titolari di voucher turistici riguardanti operatori turistici o vettori aerei che nel corso di questo periodo sono falliti o si trovano in un forte stato di insolvenza tale da non consentire l&#8217;adempimento delle obbligazioni contratte.</p>
<p>Le <strong>domande</strong> devono essere compilate e trasmesse online<strong> fino al 31 dicembre 2021</strong>, dallo sportello virtuale raggiungibile all’indirizzo web <em>https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it</em>, accedendo con credenziali SPID2 o CNS.</p>
<p>Al termine della compilazione si deve scaricare la <strong>distinta</strong>, firmarla digitalmente (in formato CAdES), caricarla e trasmetterla sempre tramite lo stesso sportello telematico. Non è prevista l’assegnazione in base all’ordine cronologico di invio. L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo sopra indicato.</p>
<p>Ovviamente laddove si discute di voucher Alitalia, non si può duplicare la richiesta di rimborso.</p>
<p>La domanda oltre che dal consumatore può essere formulata anche dalla agenzia di viaggio o tour operator <strong>che abbiano pagato direttamente al fornitore i servizi turistici acquistati per il viaggiatore e l’ipotesi che essi si siano resi cessionari del voucher dal consumatore. Tali ipotesi rappresentano situazioni analoghe a quelle che danno al consumatore accesso al Fondo.</strong></p>
<p>Nella ipotesi (non remota) in cui il voucher non sia ancora scaduto prima del 31 dicembre non vi è problema (esempio voucher emesso aprile 2020 con scadenza aprile 2022) poichè si prevede che per l&#8217;anno 2022 il Fondo venga nuovamente rifinanziato.</p>
<p>Lo staff di www.risarcimentoviaggi.it è a disposizione di tutti coloro che si trovano coinvolti in queste situazioni.</p>
<p>Contatti: info@risarcimentoviaggi.it</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Che fine faranno i punti &#8220;Mille Miglia&#8221; accumulati con Alitalia?</title>
		<link>https://www.risarcimentoviaggi.it/che-fine-faranno-i-punti-mille-miglia-accumulati-con-alitalia/</link>
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		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ita Alitalia Mille Miglia fedeltà programma]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; questa la domanda che molti passeggeri ci hanno rivolto nel corso di questi mesi&#8230; Come noto la Commissione Europea ha severamente vietato ogni collegamento sostanziale tra la vecchia Alitalia e la nuova società Ita nata dalle ceneri della vecchia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; questa la domanda che molti passeggeri ci hanno rivolto nel corso di questi mesi&#8230;</p>
<p>Come noto la Commissione Europea ha severamente vietato ogni collegamento sostanziale tra la vecchia Alitalia e la nuova società Ita nata dalle ceneri della vecchia compagnia di bandiera.</p>
<p>Tuttavia concreti problemi pratici rimangono per quei passeggeri che nell&#8217;ambito di un programma di fedeltà con la vecchia compagnia di bandiera si ritrovano ad avere accumulato punti &#8220;Mille Miglia&#8221; non utilizzati.</p>
<p>Nelle scorse ore Ita ha affrontato questa tematica precisando come, nel rispetto della discontinuità aziendale richiesta dall&#8217;UE, tali punti non potranno essere convertiti automaticamente nella nuova società.</p>
<p>Come noto infatti l&#8217;assegnazione dovrà avvenire per il tramite di una asta pubblica.</p>
<p>Tuttavia si sta perfezionando una differente possibilità che possa consentire di rendere comunque fruibili tali vantaggi accumulati.</p>
<p>La nuova società ITA ha prospettato infatti l&#8217;eventualità di accordi (partnership) con le compagnie aeree Klm, Air France e MEA accumulate in Mille Miglia anche sui loro voli.</p>
<p>Ciò infatti è possibile poichè l’Ue non vieta la possibilità per una società terza che si aggiudica il programma fedeltà di stringere successivamente un accordo con la nuova aviolinea italiana.</p>
<p>Viceversa per i voli acquistati che non potranno più essere eseguiti da Alitalia e quelli cancellati per il Coronavirus i passeggeri dovranno rivolgersi direttamente alla vecchia compagnia di bandiera.</p>
<p>Nello specifico, con riferimento ai voli cancellati a causa del Coronavirus (per i quali è stato emesso un voucher) sarà lo Stato Italiano a provvedere il rimborso per il tramite di apposito fondo.</p>
<p>Ad oggi comunque non sono state comunicate le modalità per formulare la relativa istanza.</p>
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		<title>TRASPORTI NUOVE REGOLE DAL 1 SETTEMBRE: obbligatorio il GREEN PASS</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 14:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con il decreto legge sul green pass approvato dal governo nel corso del Cdm del 5 agosto sono state introdotte nuove regole sui trasporti scatteranno da mercoledi 1° settembre. In definitiva diventa obbligatorio su tutti i mezzi di trasporto a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto legge sul green pass approvato dal governo nel corso del Cdm del 5 agosto sono state introdotte nuove regole sui trasporti scatteranno da mercoledi 1° settembre.</p>
<p>In definitiva diventa obbligatorio su tutti i mezzi di trasporto a lunga o media percorrenza il c.d. Green Pass.  La disposizione non si applica a chi è escluso per età dalla campagna vaccinale o per esonero sulla base di certificazione medica.</p>
<p class="atext">Il Green Pass sarà richiesto sia sui voli nazionali sia su quelli internazionali.</p>
<p class="atext">La lunga percorrenza o meno è una discriminante invece per quanto concerne gli altri trasporti.</p>
<p class="atext">Sui bus a lunga percorrenza<strong> che collegano almeno due regioni,</strong> con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, serve il green pass. Identica situazione per gli autobus utilizzati a servizi di noleggio con conducente (ad esclusione di quelli impiegati in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).</p>
<p class="atext">Relativamente ai treni, il green pass è necessario per l&#8217; Intercity, Intercity notte e quello ad alta velocità.</p>
<p class="atext">All’atto della prenotazione il passeggero deve dichiarare di avere il green pass.</p>
<p class="atext">Si dovrà anche presentare una autocertificazione sottoscrivendo di non aver avuto contatti con malati Covid, impegnandosi a comunicare l’eventuale insorgenza di sintomi Covid. Capacità di riempimento all’80% della capienza massima.</p>
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		<title>Occhio ai voucher emessi dalle compagnie aeree!!</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 16:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[turismo decreto]]></category>
		<category><![CDATA[voucher]]></category>

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		<description><![CDATA[In questi mesi quasi tutte le compagnie aeree hanno automaticamente cancellato i voli adducendo come motivazione le restrizioni Covid 19. Tale argomentazione va bene per i voli fino al 03.06.2020 ma non va estesa in automatico dopo tale data poichè  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In questi mesi quasi tutte le compagnie aeree hanno automaticamente cancellato i voli adducendo come motivazione le restrizioni Covid 19.</p>
<p>Tale argomentazione va bene per i voli fino al 03.06.2020 ma non va estesa in automatico dopo tale data poichè  dal 04.06.2020 l&#8217;operatività dei vettori non era più limitata!!</p>
<p>Questo significa che il passeggero ha diritto al rimborso in denaro salvo che la compagnia non dimostri l&#8217;impossibilità a viaggiare a causa della pandemia.</p>
<p>Un altro aspetto importante riguarda la validità del voucher che è di 12 mesi per il contratto di trasporto decorrente dalla data di emissione.</p>
<p>Anche qui attenzione!! La normativa prevede che il voucher debba essere emesso entro 30 gg dalla comunicazione della cancellazione del volo (molto spesso invece il voucher viene emesso solo a distanza di alcuni mesi).</p>
<p>Infine ricordate anche che trascorsi i 12 mesi senza utilizzo del voucher il passeggero può richiedere il rimborso in contanti che la compagnia dovrà corrispondere entro 14 giorni.</p>
<p>Nell&#8217;ultimo mese poi le compagnie autonomamente hanno esteso la durata dei voucher da 12 a 18 mesi facendo credere che ciò debba avvenire in automatico e senza il consenso del titolare del biglietto</p>
<p>Risulta evidente dunque come molte compagnie (ryanair, easyjet, volotea, vueling, blue panorama..) hanno omesso di rispettare compiutamente la normativa emergenziale.</p>
<p>Il nostro consiglio è quello di contattare il nostro staff al seguente indirizzo info@risarcimentoviaggi.it  che vi aiuterà a gestire il reclamo nei confronti del vettore aereo.</p>
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		<title>Questione voucher: cosa succederà laddove dovessero verificarsi nuove restrizioni a causa della pandemia?</title>
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		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 07:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mino Falangone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[voucher rimborsi]]></category>

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		<description><![CDATA[Per i famosi voucher arriva l&#8217;ora della verità. Diversi sono i quesiti che vanno posti. Anzitutto che differenza c&#8217;è tra un voucher emesso da un organizzatore ed uno emesso dalla compagnia aerea? Come noto, la legge italiana è stata aspramente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per i famosi voucher arriva l&#8217;ora della verità. Diversi sono i quesiti che vanno posti. Anzitutto che differenza c&#8217;è tra un voucher emesso da un organizzatore ed uno emesso dalla compagnia aerea?</p>
<p>Come noto, la legge italiana è stata aspramente criticata poichè non conforme a quanto previsto sul punto dalla normativa europea in materia di tutela dei diritti del consumatore.</p>
<p><strong>Il problema di fondo è rappresentato dalla circostanza che l&#8217;istituto del voucher necessita di una accettazione espressa del consumatore e non può essere una scelta imposta.</strong></p>
<p>Tuttavia tale diritto, almeno per quanto concerne il pacchetto viaggio, è consacrato in una direttiva europea che per essere recepita in uno stato membro dell&#8217;UE ha bisogno di una legge nazionale .</p>
<p>Laddove quest&#8217;ultima non sia conforme (come successo in Italia) sarà necessario intraprendere un percorso giudiziario che dovrà acclarare la sua illegittimità e solo in seguito si potrà agire in giudizio dinanzi al Giudice Nazionale per la tutela del consumatore.</p>
<p>Differente invece il discorso per il rimborso in contanti del singolo acquisto del biglietto aereo che in virtù del regolamento UE (immediatamente applicabile rispetto alla direttiva) può essere richiesto immediatamente al Giudice nazionale.</p>
<p>Non bisogna dimenticare infatti che per i voli cancellati dal 03.06.2020 non è prevista l&#8217;automatica emissione del voucher . Pertanto è la compagnia aerea a dover dimostrare un nesso di causalità con la questione pandemica.</p>
<p>E&#8217; indubbio, che trascorsa la fase emergenziale, adesso inizieranno ad arrivare i primi provvedimenti giurisdizionali e dunque sarà importante capire come reagiranno ad esempio le compagnie aeree che sino ad oggi hanno posto in essere un atteggiamento prettamente ostruzionistico.</p>
<p>A nostro avviso,  intraprendere un giudizio nei confronti di un T.O. potrebbe essere superfluo atteso che i tempi della giustizia potrebbero essere più lunghi della validità del voucher emesso. Non va dimenticato infatti che trascorsi 18 mesi senza utilizzare il voucher si può agire per il rimborso immediato in denaro.</p>
<p><strong>Il nostro consiglio è dunque di agire in giudizio prevalentemente nei confronti delle compagnie aeree ove il diritto al rimborso in contanti è immediato.</strong></p>
<p><strong>Abbiamo intrapreso i primi reclami giudiziari. Chiunque volesse avere delucidazioni o chiarimenti può contattarci alla nostra mail info@risarcimentoviaggi.it</strong></p>
<p>La seconda prova che dovrà superare il voucher è quella del prodotto.<br />
Il sistema dei voucher, che ha sostanzialmente garantito la tenuta del settore nella sua stagione più difficile, deve ora superare la prova del lungo periodo.<br />
Il sistema di credito ha consentito ad agenzie, tour operator e compagnie aeree di non svuotare le casse, con un vantaggio anche per il consumatore (che, in caso di fallimento, si sarebbe trovato inserito nella lista dei creditori, con poche o nessuna speranza di venire rimborsato).<br />
Se dovessero essere applicate nuove restrizioni è indubbio che la godibilità del voucher sarebbe limitata. La durata dei 18 mesi sarebbe dunque da considerarsi anche essa sospesa? Il consumatore trascorsi 18 mesi avrebbe comunque diritto ad ottenere il rimborso in contanti?</p>
<p>Sono questi gli interrogativi a cui bisogna dare una risposta e sarebbe opportuno che ciò avvenisse quanto prima anche al fine di evitare ulteriore confusione e creare nuovo allarmismo.</p>
<p>&nbsp;</p>
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